Liberalizzati gli affidamenti diretti fino a 150.000 che verranno eseguiti senza nessuna gara. Luci e ombre delle novità della manovra in materia di appalti
di Marco Terrei - La legge di bilancio appena approvata contiene delle modifiche al Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 e più precisamente all'art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b).


Le modifiche al Codice dei contratti

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La modifica, per il solo periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 e solo per le gare aventi ad oggetto i lavori pubblici, innalza le soglie indicate nel comma.
Si potrà fare ricorso all'affidamento diretto per tutti i lavori fino a 150.000 euro, previa consultazione di tre operatori ove esistenti, mentre prima l'affidamento diretto era previsto fino a 40.000 euro.
Si potrà fare ricorso alla procedura negoziata, di cui al comma 2 lettera b) per gare con importi fino a 350.000 euro, mentre prima la soglia era 150.000 euro.
Questa modifica, volta a "velocizzare" gli affidamenti dei lavori pubblici e di conseguenza a rimettere in moto l'economia del Paese, avrà delle ricadute importanti sulle procedure ricomprese negli importi indicati.

I principi alla base degli appalti

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Innalzare la soglia degli affidamenti diretti eviterà dunque "la gara" tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'esecuzione delle commesse e quindi di fatto crea una deroga ai Principi Generali posti alla base del Codice quali quelli indicati all'art. 4 dello stesso il quale recita "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

Potrà la motivazione, generalmente inesistente, inserita nelle determine di affidamento garantire i principi di cui sopra venendo meno il requisito principale posto a garanzia delle procedure di concorrenza: la trasparenza?

Discrezionalità e corruzione

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Ampliare a dismisura la discrezionalità del RUP o del Dirigente che affiderà tali lavori fino a 150.000 euro certamente non aumenterà in modo automatico la corruzione, come da molti paventato, però potrebbe esporre a tale rischio il personale della PA. La ragione di tale aumentato rischio deriva dal fatto che con questa modifica viene stravolta totalmente la ratio dell'affidamento diretto il quale è volto a riconoscere una maggiore autonomia in capo al RUP per gli affidamenti di modico importo.

Generalmente il dirigente al fine procedere in modo snello e veloce nella gestione degli uffici ed alla realizzazione di lavori o servizi volti, di solito, a risolvere piccoli problemi sul territorio affida tali commesse ad aziende "di fiducia" a mezzo di una determina nella quale motiva dettagliatamente il processo decisionale seguito.

L'innalzamento di tale soglia fino a 150.000, non più definibile di "modico" importo, potrebbe generare delle pressioni sul dirigente e sul RUP al fine di affidare le commesse a soggetti specifici senza nessuna procedura concorsuale. Invero la norma nell'innalzare la soglia ha previsto che tale affidamento avviene "previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici". L'aver previsto una forma di consultazione appare certamente condivisibile ma non lo è l'aver inserito l'inciso "ove esistenti" che lascia al soggetto gestore della pratica la totale discrezionalità nell'applicarla o meno. Tale consultazione proprio al fine garantire un minimo di indagine di mercato per la definizione del prezzo doveva prevedere l'obbligo e non la facoltà di acquisire i tre preventivi.

La nuova procedura negoziata "ampliata"

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La modifica della norma prevede anche l'innalzamento della soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) che per tutto il 2019 potrà essere posta in essere fino a 350.000 euro.

L'aver innalzato tale soglia non dovrebbe, a parere dello scrivente, produrre stravolgimenti di sorta perché in questo caso la Stazione Appaltante dovrà comunque seguire la procedura prevista è cioè questa avverà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.


Foto: 123rf.com
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