A differenza del progetto originario, che come detto prevedeva l'Atto n. 1603, il Presidente della Camera ha stralciato il Disegno originario e generato, con specifiche differenze per materia, tre differenti documenti: il 1603 appunto, il 1603 bis ed il 1603 ter (sotto allegati).
- La riforma dell'ordinamento sportivo
- Delega di ampia portata al Governo
- Le conseguenze della riorganizzazione del mondo dello sport
- Aspetti critici
La riforma dell'ordinamento sportivo
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Più nello specifico (quasi dando l'impressione di voler relegare in un cassetto polveroso sia l'autonomia dell'Ordinamento sportivo per come prevista nella fondamentale Legge 280/2003 sia le disposizioni proprie del D. Lgs. 242/1999), il Governo ha inteso presentare il suddetto Disegno di Legge, le cui disposizioni sono state suddivise in 14 articoli porzionati in 4 differenti capi: art. 1 ordinamento sportivo, art. 2 centri sportivi scolastici, art. 3 cessione, trasferimento ed attribuzione dei titoli sportivi, art. 4 enti sportivi professionistici e dilettantistici e rapporto di lavoro, art. 5 rappresentanza degli atleti e delle società sportive ed esercizio della professione di agente sportivo, artt. 6-10 misure di controllo dei fenomeni di violenza durante le manifestazioni sportive, art. 11 misure di prevenzione e contrasto, art. 12 norme sulla sicurezza degli impianti sportivi, art. 13 norme di semplificazione ed art. 14 sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Delega di ampia portata al Governo
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Dalla lettura del Disegno di Legge, non si può non rilevare, quasi immediatamente, come il Governo abbia ottenuto una delega di portata, per così dire, molto significativa e forse lievemente esorbitante rispetto a quanto imposto dalla Carta costituzionale tanto in materia di limiti oggettivi della funzione normativa, quanto di limiti soggettivi della discrezionalità, quanto, ancora, di limiti procedurali e temporali in tema di attuazione delle deleghe medesime (prevista in un anno per l'adozione del singolo decreto ed in due per le disposizioni integrative e/o correttive). Sul punto, infatti, non è da escludersi un prossimo potenziale intervento della Corte Costituzionale.
Tali circostanze, però, non possono sorprendere troppo in quanto il programma governativo aveva già manifestato le proprie intenzioni inserendo, nell'art. 1, comma 630, della Legge di Bilancio 2019 (la L. 145/2018) la volontà di mutare fortemente il ruolo e la struttura della CONI Servizi S.r.l., mediante l'evidente "auto-attribuzione" del potere di adottare uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e di tutte le discipline di settore e di definire gli ambiti dell'attività del Comitato olimpico e delle Federazioni sportive alla luce delle attuali nuove funzioni della Società Sport e Salute.
Le conseguenze della riorganizzazione del mondo dello sport
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La conseguenza principale di tale programma governativo sarà quella di dover assistere ad una totale riorganizzazione del Mondo dello Sport -sia a livello apicale che nel mero inquadramento civilistico delle singole Federazioni- nel quale il CONI, finora faro nella tempesta, perderà il suo ruolo di riferimento a livello agonistico, normativo e finanche sociale, dovendo d'ora in poi occuparsi solo dell'attività di coordinamento dello sport di esclusiva natura olimpica, a discapito invece della neonata Società Sport e Salute - i cui amministratori, è bene evidenziarlo, saranno oggetto di nomina da parte dell'esecutivo! -, la quale si occuperà dell'intera organizzazione e gestione, a tutti i livelli, dello Sport italiano.
Aspetti critici
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In conclusione, a parere di chi scrive, sacrosanto e doveroso è intervenire, una volta per tutte ed in modo stabile, per la riorganizzazione di quegli aspetti che, purtroppo troppo spesso, hanno rappresentato patologie del sistema sportivo e che, purtroppo troppo spesso, si è cercato di arginare in situazioni d'urgenza mediante interventi per nulla risolutivi. Allo stesso tempo, però, non può non evidenziarsi il duplice aspetto critico della proposta governativa, da un lato in ragione di una delega che, come detto sopra, presenta non poche zone d'ombra e, dall'altro, per il fatto che questa esagerata ghettizzazione del CONI -anche alla luce delle sue funzioni, oltre che amministrative, anche giudicanti, rimaste prive di coinvolgimento nelle deleghe governative- rischia di provocare più problematiche (anche molto gravi!) che concrete risoluzioni.
Scarica pdf ddl riforma ordinamento sportivo n. 1603/bisScarica pdf ddl riforma ordinamento sportivo n. 1603/ter
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