di David Di Francescantonio - Importanti novità per i professionisti (e non) che operano nella Regione Lazio, in materia di equo compenso, tutela delle prestazioni professionali e contrasto all'evasione fiscale.
- Le regioni sull'equo compenso
- I soggetti interessati
- I nuovi obblighi per professionisti e committenti
- Contrasto alle clausole vessatorie
- Finalità della norma
Le regioni sull'equo compenso
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Dopo Calabria, Basilicata, Campania e Piemonte (già nel 2018) anche Toscana, Puglia ed appunto la Regione Lazio si sono attivate per l'applicazione della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, la quale conteneva disposizioni per tutelare l'equo compenso ed il contrasto delle clausole vessatorie nei confronti degli avvocati e, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dagli altri professionisti. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, deve garantire tali principi.
La Legge Regionale n. 6 del 12 aprile 2019, pubblicata con B.U.R.L. n. 31 del 16 aprile 2019, stabilisce che le istanze autorizzative o le istanze a intervento diretto dovranno essere corredate dall'affidamento di incarico e dall'attestazione del pagamento delle spettanze del professionista. Normativa aggiornata, stante la previsione iniziale che coinvolgeva solo gli Avvocati, poi estesa.
I soggetti interessati
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Ai sensi dell'art. 1 della citata norma regionale, sono interessati tutti coloro che svolgono attività professionali, compresi i soggetti che svolgono professioni non organizzate (L. 14 gennaio 2013, n. 4) e non riguarderà solo le istanze inoltrate alla Regione, ma anche alle competenti strutture regionali, agli enti strumentali e alle società controllate.
I nuovi obblighi per professionisti e committenti
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D'ora in avanti, i professionisti (e non) interessati dalla normativa dovranno allegare all'istanza autorizzativa o all'istanza di intervento diretto anche la lettera di affidamento di incarico sottoscritta dal committente con la copia del documento di identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non solo, ma dovrà essere inoltre attestato il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento, secondo modello adottato dalla Giunta Regionale. La mancata allegazione di questa documentazione costituisce motivo ostativo al completamento del procedimento amministrativo.
Contrasto alle clausole vessatorie
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In tema di contrasto alle clausole vessatorie, la norma prevede che gli Enti sopra citati, al momento della predisposizione di contratti di incarico professionale, non potranno inserire (salvo professionisti che operano nel settore sanitario, stante espressa clausola di salvaguardia) alcune clausole, come prevedere termini di pagamento superiori a 60 giorni, anticipazione delle spese vive da parte del professionista o la rinuncia dello stesso al rimborso delle c.d. spese vive, la previsione che il compenso pattuito per l'assistenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto e così via.
Occorrerebbe maggiore chiarezza se tale contrasto alle clausole vessatorie dovrà riguardare anche le pattuizioni tra privati e non solo le procedure di affidamento che coinvolgono gli Enti predetti, in virtù del fatto che, come detto, l'affidamento di incarico dovrà essere allegato all'istanza prodotta. La lettura sistematica della norma, tuttavia, sembra confutare questa ipotesi, anche in considerazione del fatto che l'art. 1341 co. 2 cod. civ. non vieta le clausole c.d. "vessatorie" in modo assoluto, ma ne prescrive la specifica approvazione del contraente che se ne fa carico.
Finalità della norma
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Appare chiara la finalità di tutela dei professionisti nei confronti dei committenti, che per veder completare il procedimento amministrativo richiesto dovranno allegare il pagamento delle loro spettanze. Pagamento che non potrà essere diversamente quantificato se non dagli appositi Decreti o, in mancanza di questi, da criteri proporzioni alla quantità, qualità, contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie.
Ma altrettanto chiara la finalità di contrasto all'evasione fiscale, dovendo i professionisti dichiarare di aver ricevuto un compenso (equo) per l'attività svolta.
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