Breve analisi dei contributi premiali FIGC volti alla valorizzazione dei giovani ed al sostentamento delle società dilettantistiche

Dott. Lucio Mazzei* - Le Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) prevedono, oltre al più celebre premio di preparazione, altre due tipologie di premi relativi alla formazione dei giovani calciatori: il Premio di Addestramento e Formazione Tecnica (art. 99 NOIF) e il Premio alla Carriera (art. 99-bis NOIF).

Premio di addestramento e formazione tecnica

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L'art. 99 afferma che "a seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'imposto di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla LND, titolare del precedente tesseramento1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.

L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art.116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se essi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche.
Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Tabella "B""

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Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti

ETA' 21 ANNI e PRECEDENTI

1/2/3 Categoria e Provinciale Calcio a Cinque

CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA- PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5

SERIE A 44.000 Euro

93.000 Euro

SERIE B 26.000 Euro

62.000 Euro

Lega Pro 13.000 Euro

26.000 Euro

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

SERIE A

31.000Euro

83.000 Euro

SERIE B

16.000Euro

41.500 Euro

Lega Pro

8.000 Euro

16.000 Euro

Premio alla carriera

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L'art. 99-bis, relativo al premio di fine carriera, invece, statuisce che "alle società della Lnd e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come 'giovane' o 'giovane dilettante' nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della Lnd e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore.

Tale premio deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si é verificato l'evento e nel caso in cui la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il 'Premio di Preparazione' (art. 96 NOIF) o il 'Premio di Addestramento e Formazione Tecnica' (art. 99 NOIF) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

E' necessario poi aggiungere che l'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del 'Premio alla Carriera' sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche".

Una volta approfondita la norma appare quindi chiaro che il premio alla Carriera non viene concesso ogni volta che un ex atleta dilettante debutti in Serie A, Under 21 o Nazionale A, bensì è necessario che il calciatore sia stato tesserato come "giovane" o "giovane dilettante".

Al mancare di una delle due condizioni, il club non potrà beneficiare di tal premio e quindi il riconoscimento della premialità verrà negato alle società dilettantistiche che abbiano tesserato il calciatore in una stagione successiva a quella della maggiore età, momento in cui l'atleta diventa un "non professionista" ai sensi dell'art. 32 comma 2, NOIF.

Come richiedere il premio alla carriera

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Come previsto dalla norma, il Premio alla Carriera deve essere rilasciato dall'Ufficio Commissione Premi della Figc, a cui va inoltrata la domanda, entro il periodo prescrizionale previsto dall'art. 25, comma 3, CGS, in forza del quale "i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati".

Pertanto, occorrerà sottoporre al competente organo federale l'istanza di riconoscimento del diritto al Premio alla Carriera entro la fine della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica l'evento generatore del diritto economico (debutto in Serie A, Under 21 o Nazionale A).

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del club, dovrà contenere l'indicazione della condizione prevista dall'art. 99bis NOIF il cui avveramento ha determinato la maturazione del Premio, i dati anagrafici identificativi del calciatore e del club debitore, ma, anche e soprattutto, documentare analiticamente la formazione impartita all'atleta per le diverse stagioni oggetto della domanda.

In caso di mancanza di tali documenti si potrà ovviare con un'autodichiarazione del calciatore, che però deve essere accompagnata da prove, autenticate da un notaio, che ne attestino il tesseramento presso la società che ha richiesto il premio. Una volta comprovata l'autenticità e veridicità degli stessi, la Commissione Premi notificherà la decisione alla società che ha formato il calciatore, la quale potrà ricevere il pagamento di tale somma, anche dalla Lega di appartenenza del club condannato al pagamento. Avverso tale decisione, la società soccombente, potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla sua notifica, alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C.

Premio alla carriera nel calcio femminile

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È doveroso menzionare poi, vista la crescente espansione del calcio femminile, il premio alla carriera per le società di calcio femminile (art. 99-ter) che disciplina la modalità premiale delle società dilettantistiche e di settore giovanile femminili. La norma in questione disciplina che alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario di Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita ad una calciatrice da esse precedentemente tesserata come "giovane" o "giovane dilettante", quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile.

Le Società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio quando sono affiliate alla Lega Serie A o alla Lega Serie B: il compenso, infatti, è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisone Calcio Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la stessa. Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della Stagione Sportiva in cui si è verificato l'evento e tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante se la società abbia già usufruito del Premio di Preparazione ex. Art. 96 NOIF.

* esperto di diritto sportivo internazionale


Foto: 123rf.com
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