Riforma assegno divorzio, il ddl
La proposta di legge dovrebbe sostanzialmente recepire ed implementare in via legislativa, il contributo interpretativo offerto dalla Cassazione civile, SS.UU., sentenza del 11/07/2018 n° 18287, celebre pronuncia che ha sancito l'abbandono del criterio del "tenore di vita" tenuto dai coniugi durante la loro unione e da mantenere successivamente alla rottura del vincolo coniugale.
La pronuncia summenzionata ha certamente il merito di aver posto fine agli squilibri "alla rovescia" causati dalla cessazione del matrimonio nei confronti del coniuge economicamente più forte senza però ledere il principio costituzionale della solidarietà che intercorre tra i coniugi anche qualora venga meno il vincolo coniugale.
L'assegno di divorzio a termine
La principale novità della proposta al vaglio delle Camere riguarda la possibilità per il tribunale di poter predeterminare la durata dell'assegno, per far fronte alle ragioni contingenti che si prospettano nell'attualità ma senza escluderne dunque la loro superabilità.
Naturalmente, tra le premesse vi sono dei parametri da seguire per determinare e predeterminare l'assegno che consistono essenzialmente in valutazioni sullo stato personale ed economico del coniuge, età e stato di salute, cura dei figli, specialmente se minori o portatori di handicap, contributo materiale e personale offerto alla famiglia.
L'assegno, sia esso predeterminato nel tempo o meno, in ogni caso non è dovuto nell'ipotesi di nuovo matrimonio o unione civile o di convivenza di fatto.
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