di Lucia Izzo - Sono stati già avvistati in diverse grandi città i segnali che riguardano monopattini e mezzi di micromobilità elettrica. Una conseguenza delle importanti indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il decreto n. 229/2019 dello scorso 4 giugno (sotto allegato).
A Torino, sarà consentito ai micro mezzi di circolare sulle piste ciclabili e nelle zone 30, compresa la Ztl Centrale, essendo stato il limite di velocità sarà abbassato da cinquanta a 30 chilometri all'ora. "L'installazione dei cartelli stradali speciali richiesti dal decreto del ministero dei Trasporti è terminata", hanno annunciato la sindaca Chiara Appendino e l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra.
"Siamo orgogliosi che Torino possa partire con la sperimentazione, un'occasione che avrà esito positivo se tutti sapremo rispettare le regole. E auspico che tutti coloro che vi prenderanno parte sentano questa responsabilità".
Anche a Milano si sono visti i primi segnali all'ingresso del centro abitato e per molti cittadini si tratta di novità difficili da comprendere e interpretare.
- Micromobilità elettrica: la sperimentazione
- Ambiti di circolazione sperimentale
- I nuovi segnali
- Casi speciali
- Controlli e sanzioni
Micromobilità elettrica: la sperimentazione
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Il D.M. n. 229/2019 ha fornito le prime importanti indicazioni circa la sperimentazione della circolazione su strada di "dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica". In questa categoria vengono fatti rientrare: hoverboard, segway, monopattini e monowheel.
Tuttavia, la sperimentazione è stata consentita solo in ambito urbano e limitatamente a specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada. Si tratta delle aree pedonali, delle piste ciclabili, dei percorsi promiscui pedonali e ciclabili o su strade dove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h.
Inoltre, i dispositivi potranno essere condotti solo da utilizzatori maggiorenni o, se minorenni, titolari almeno di patente di categoria AM. È vietato in ogni caso il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino.
Saranno specifici provvedimenti dei Comuni ad autorizzare in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicate.
Ambiti di circolazione sperimentale
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Il D.M., inoltre, detta puntuali prescrizione in ordine alla circolazione nelle determinate aree. Tutti i dispositivi sono ammessi a circolare nelle aree pedonali qualora dotati di regolatore di velocità configurabile, in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
Solo segway e monopattini (e non monowheel ed hoverboard), potranno invece accedere ai percorsi pedonali e ciclabili, alle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e sulle strade in cui la velocità massima è di massimo 30 km/h, solo se dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 20 km/h.
I nuovi segnali
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La segnaletica predisposta dal Ministero appare indubbiamente complessa a un primo sguardo, ma gli italiani dovranno imparare a conviverci. Ogni mezzo, in primis, sarà individuato specificamente da un apposito pittogramma che serve per differenziarlo dagli altri dispositivi.
Tali simboli identificativi dei mezzi potranno essere apposti nel pannello integrativo relativo al segnale "AREA PEDONALE", al fine di identificare i dispositivi ammessi alla circolazione entro l'area medesima.
Ancora, il Comune che intende avviare la sperimentazione, consentendo la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica secondo gli ambiti definiti, dovrà installare al di sotto del segnale di "INIZIO DEL CENTRO ABITATO" un segnale sperimentale per informare l'utente che è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica.
Ancora, il segnale dovrà anche informare l'utente della strada della possibilità di incrociare monopattini elettrici e segway nelle zone 30 o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali.
Casi speciali
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Qualora il Comune intenda autorizzare solo una fattispecie di dispositivo, il segnale conterrà solo il simbolo di tale specifico dispositivo. Una segnalazione in tal senso andrà apposta anche nel caso si intenda escludere la possibilità di circolazione a uno specifico dispositivo.
Infatti, il Comune può legittimamente derogare alla regola generale e decidere di non far circolare i micromezzi in alcuni tratti che presentino le caratteristiche suddette (aree con limite di 30 km/h o una pista ciclabile). Ovviamente il divieto dovrà essere appositamente segnalato sul posto, caso per caso, con apposita indicazione utilizzando un pannello integrativo.
Controlli e sanzioni
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L'utente della strada, dunque, dovrà aspettarsi di trovare i mezzi di micromobilità in giro per le strade, ma sempre nel rispetto degli spazi individuati dai Comuni. Si tratta di una legalizzazione controllata che sarà presumibilmente seguita da appositi controlli per evitare irregolarità, ad esempio la circolazione in spazi vietati come i marciapiedi.
Non potendosi richiedere controlli eccezionali e capillari, tuttavia, meglio mantenere sempre una certa dose di prudenza in quanto in molti potrebbero ignorare le regole stabilite dagli enti locali e circolare impropriamente, con il rischio di incidenti e conseguenze ancor peggiori, non essendo la maggioranza dei micromezzi (ancora) coperti da assicurazione.
Tuttavia, da Torino promettono controlli serrati tramite semafori con telecamere T-red che la polizia municipale utilizzerà per contrastare chi confonda la sperimentazione con una liberalizzazione totale e indiscriminata dei mezzi a due ruote. I trasgressori, è bene saperlo, rischiano pesanti sanzioni che possono addirittura raggiungere i mille euro.
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Scarica pdf Ministero Trasporti, D.M. n. 229/2019• Foto: 123rf.com