Ecco i punti principali della riforma del processo civile approvata dal Governo che rafforza la negoziazione e snellisce primo e secondo grado. Tutte le novità e le slide

di Annamaria Villafrate - Fumata bianca per la riforma del processo civile che è stata approvata ieri sera all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, mentre rimane ancora aperto lo scontro su quella che riguarda la procedura penale e in particolare sulla prescrizione.

Il disegno di legge delega sulla riforma presentato dal ministro della giustizia Bonafede (vedi le slide sotto allegate), promette l'esecutivo, sveltirà i processi del 50%, attraverso procedure più snelle, il rafforzamento della negoziazione assistita e il potenziamento del processo civile telematico.

Soddisfatto il premier Conte che in conferenza stampa a palazzo Chigi ha sottolineato "è particolarmente significativo il disegno di legge approvato oggi per dare maggiore efficienza al processo civile". Soddisfazione anche dal Guardasigilli che ha spiegato come con la riforma "il codice di procedura civile avrà meno norme e poche regole che valgono per tutti i processi". Si tratta, ha affermato Bonafede, della riforma "che più interessa i nostri cittadini per quanto riguarda la giustizia".

Vediamo le novità:

Unico rito per civile, lavoro e previdenza

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Al fine di snellire e velocizzare il processo civile la riforma introduce un rito semplificato in materia civile e nelle cause di lavoro e previdenziali. Da tre riti (giudice di pace, monocratico ordinario e monocratico sommario) si passa ad un unico rito.

Idem per il giudice di pace, che avrà una disciplina uguale al procedimento davanti al giudice monocratico e vedrà anche l'eliminazione dell"obbligatorietà del tentativo di conciliazione che oggi appesantisce il processo" si legge nelle slide del governo.

Unico atto introduttivo

La novità più rilevante è la sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso che diventa l'unico atto introduttivo.

Eliminati tempi morti

Abbreviati inoltre i termini per comparire in giudizio, che avranno una durata massima di 120 giorni, mentre saranno 40 i giorni a disposizione del convenuto prima dell'udienza per costituirsi. Il perimetro della causa è definito: 10 giorni prima che le parti compaiano davanti al giudice.

Eliminata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Questi incombenti, a cui ad oggi è dedicata un'udienza specifica, verranno riuniti con la discussione. Solo in casi particolarmente complessi il giudice, su richiesta motivata, potrà fissare un'altra udienza e concedere termini per depositare memorie e note conclusionali.

Rafforzamento della negoziazione assistita

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Più spazio alla negoziazione assistita, che verrà tuttavia cancellata per le cause in materia di circolazione stradale ma che in alcune materie andrà a sostituire la mediazione.

Mediazione che, stante lo scarso successo, non sarà più obbligatoria nelle cause per responsabilità medica o nelle controversie che vedono protagoniste banche ed assicurazioni, ma sarà condizione di procedibilità per le controversie di lavoro.

Negoziazione assistita e istruttoria degli avvocati

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Sempre nell'ambito della negoziazione assistita viene data la possibilità agli avvocati di assumere in autonomia le prove e di utilizzarle nel successivo ed eventuale giudizio.

I legali potranno infatti acquisire dichiarazioni dalle persone informate sui fatti e chiedere alla controparte di renderne di scritte anche a loro sfavore, per farle poi valere come confessione stragiudiziale.

Questa attività istruttoria si rifletterà sui compensi degli avvocati, che potranno chiedere una maggiorazione del 30% sul compenso. In questo modo si punta a snellire e a velocizzare quella parte del processo in cui il giudice deve sentire le parti e i testi, delegando tali funzioni all'avvocato, ma fuori dalla aule di giustizia. Al giudice la possibilità, solo in caso di dubbi, di eseguire un controllo successivo ed interrogare personalmente i soggetti già sentiti. In assenza di dubbi le dichiarazioni potranno invece essere utilizzate direttamente ai fini del decidere.

Scioglimento della comunione con mediazione "speciale"

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Novità anche sul fronte dello scioglimento delle comunioni che risulta essere tra i procedimenti con durata più elevata. In quest'ambito, afferma palazzo Chigi, "poiché lo strumento della mediazione si è rivelato particolarmente efficace, si introduce uno speciale procedimento di mediazione, che dovrà essere condotto da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco e si prevede che, in caso di esito negativo della mediazione, la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso".

Eliminato il filtro in appello che verrà avviato con ricorso

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Eliminato il filtro in appello (applicato quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta) a causa dello scarso effetto deflattivo prodotto rispetto le aspettative. La sospensione dell'esecuzione della sentenza inoltre sarà concessa solo se l'impugnazione è elevatamente fondata.

Come per il giudizio di primo grado anche l'appello verrà introdotto con il ricorso e per la prima udienza il termine non sarà comunque superiore a 90 giorni. Conclusa la trattazione e l'eventuale fase istruttoria, il collegio potrà ordinare la discussione orale e la precisazione delle conclusioni nella stessa udienza.

Processo tutto telematico

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Il fine è una digitalizzazione totale del processo. Il deposito di atti e documenti sarà solo con modalità telematiche. La digitalizzazione coinvolgerà anche la Cassazione e i giudici di pace. Infine, le notifiche saranno effettuate sempre telematicamente laddove il destinatario sia titolare di un indirizzo pec o domicilio digitale.

Pignoramenti: vendita diretta da parte del debitore

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La riforma prevede infine, come anticipato da queste colonne (Licenziamenti: addio al rito Fornero?), l'eliminazione totale del c.d. rito Fornero e diverse novità sul fronte del processo esecutivo. In tema di espropriazione immobiliare si prevede il coinvolgimento del debitore, si introducono nuove norme tese a garantire una maggiore tutela per lo stesso e al contempo a ridurre i tempi e i costi, con la previsione che il debitore possa essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato.


- Guarda la conferenza stampa del Consiglio dei ministri sulla riforma del processo civile

- Scarica le slide di riforma del processo civile

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