Avv. Claudio Roseto - Come noto, il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti giurisdizionali pendenti. Specificamente, per quanto riguarda la giustizia amministrativa, l'art. 84 ha introdotto "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa".
- La sospensione generale dei procedimenti pendenti
- L'istanza di trattazione congiunta e la decisione senza discussione orale
- Deposito istanza di trattazione congiunta: modello allegato
La sospensione generale dei procedimenti pendenti
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A tenore del primo comma della disposizione normativa da ultimo citata: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo". Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
L'istanza di trattazione congiunta e la decisione senza discussione orale
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Il secondo comma della norma in esame prevede una specifica eccezione alla regola.
In particolare, detta disposizione prescrive che: "in deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note".
Deposito istanza di trattazione congiunta: modello allegato
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Pertanto, per i procedimenti dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, la cui udienza è già stata fissata nel periodo temporale compreso dal 6 al 15 aprile, basterà depositare l'istanza di trattazione congiunta (seguendo il modello sotto allegato), affinché il Collegio Giudicante trattenga la causa in decisione, sulla base degli atti e dei documenti già depositati dalle parti costituite.
Avv. Claudio Roseto
Specializzato in diritto amministrativo
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