"Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti". I chiarimenti del Garante privacy

Test sierologici: cosa sono?

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È del 29 aprile la pubblicazione di uno studio che conferma lo sviluppo degli anticorpi in tutti i pazienti che si sono ammalati di COVID-19. Pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, l'indagine rivela come tutti coloro che hanno contratto il virus SARS-CoV-2 hanno sviluppato delle immunoglobuline che possono proteggere da una seconda infezione. Una scoperta importante, che dà sostanzialmente il "via libera" alla realizzazione dei test sierologici per individuare la presenza di anticorpi nella popolazione. La grande corsa allo screening sierologico rimane tuttavia tema di grande discussione. In particolare, in ambito lavorativo, da subito sono emersi dubbi sulla compatibilità della disciplina della Privacy dei lavoratori, soprattutto in quei casi in cui il datore di lavoro, pubblico o privato, ne richieda l'espletamento. Sul punto, è dovuto intervenire il Garante della Privacy.

I chiarimenti del Garante

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Il datore di lavoro non può direttamente fare test sierologici ai dipendenti. E' stato chiarito dal Garante della privacy che, a seguito dell'accordo di protocollo siglato in data 14.03.2020 tra il Governo e le parti sociali per la prosecuzione delle attività lavorative nella situazione di emergenza Covid-19, poi integrato in data 24.04.2020 - ha fornito precise Linee Guida per garantire il trattamento corretto dei dati personali dei dipendenti da parte tanto delle imprese private quanto delle amministrazioni pubbliche.

Nell'ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi del lavoro e dei vari protocolli oggi adottati per evitare il contagio, il Garante ha voluto precisare il datore di lavoro può soltanto richiedere (e non obbligare) ai propri dipendenti di effettuare il test sierologico. Questo, in ogni caso, può essere disposto esclusivamente dal medico competente (o da altro professionista sanitario) secondo le norme relative all'emergenza Covid-19.

L'Autorità, in merito, precisa che solo il medico del lavoro, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici dei dipendenti di un'azienda poiché la finalità di prevenzione della diffusione e del contagio della patologia deve essere svolta da soggetti che esercitano tali funzioni in modo qualificato ed in via istituzionale.

In ogni caso, l'emergenza sanitaria in atto non può giustificare una deroga alla disciplina in materia di privacy vigente e, di conseguenza, permane in capo al medico competente il divieto di riportare al datore di lavoro le specifiche patologie occorse al lavoratore. Più in generale, devono essere rispettati i principi di protezione dei dati personali in conformità con le indicazioni fornite, a più riprese, dal Ministero della salute.

Pertanto, il medico, sempre nell'ottica della salvaguardia della salute del lavoratore, deve provvedere a segnalare al datore di lavoro solo (e necessariamente) la particolare condizione di fragilità del dipendente tale da suggerire l'impiego in ambiti in cui il rischio di infezione risulti ridotto rispetto a quello derivante dalle mansioni normalmente svolte.

Da tali indicazioni si deduce chiaramente che non è necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente patita dal lavoratore.

Inoltre, il medico può, nell'ambito della sua funzione di garanzia della salute svolta, suggerire l'adozione di mezzi diagnostici quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus.

Cosa può sapere il datore di lavoro

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L'Autorità Garante sancisce che: "… le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti".

Inoltre, all'art. 12 del protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato al 24 aprile 2020, viene specificato che che "…per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità della mansione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41, c. 2 lett. E-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e, comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia".

Tuttavia, fermo restando quanto innanzi, la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio contagio, come operatori sanitari e forze dell'ordine, può avvenire solo su base volontaria. Il datore di lavoro ha la facoltà di informare tali lavoratori a campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti e può, inoltre, farsi carico dei costi dell'effettuazione dei test presso le strutture sanitarie pubbliche e private senza poter conoscere l'esito dell'esame.

I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell'interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d'urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

Conclusioni

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In questo caotico momento, dunque, l'Autorità garante continua a svolgere un ruolo fondamentale per la tutela del diritto alla privacy, soprattutto quello dei lavoratori, sempre più avvertito nella comunità.

Di conseguenza, in virtù della sua funzione giurisdicente che è chiamata a svolgere e dell'elevata competenza che soprattutto una materia così delicata impone, si pone costantemente l'obiettivo di semplificare la normativa adottando Linee Guida chiare che possano garantire l'applicazione della normativa.

Giuseppe Lorusso
e-mail: consulenzastragiudiziale@gmail.com


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