L'art. 254 d.l. n. 34/2020 (rilancio), reo di una netta disparità tra la Categoria e quelle oggetto dell'articolo 6, comma 1, d.l. n.22/2020, non solo non estende alla prima la definizione orale dell'esame abilitativo, bensì è privo di qualsiasi misura idonea a definire con modalità a carattere urgente la prosecuzione dell'esame di abilitazione forense 2019/20, che, con le vigenti prescrizioni, espone i Praticanti Avvocati ad altissimi rischi per la propria salute.
Nella più assoluta maniera risulta inadeguato nonché contra legem lo strumento telematico di cui il Ministero ha consentito l'utilizzo alle commissioni correggenti, la quale unica sottesa motivazione sarebbe il celere adempimento della prestazione correttiva entro e non oltre il termine ultimissimo del 30 settembre c.a., nell'assoluta mancata garanzia di un procedimento atto a tutelare i criteri valutativi.
Altra criticità risiede nella mancata previsione dell'eventuale superamento del termine anzidetto da parte delle commissioni correggenti. Trattasi, quindi, di una lacuna del vigente regolamento d'esame ad oggetto l'omessa considerazione dello spirare anche del prorogato termine di cui all'art. 5, c. 5.
La correzione tardiva paventa il rischio del c.d. scritto cautelativo. Infatti, i candidati che, pur avendo sostenuto lo scritto, in attesa di comunicazione dell'esito, sono obbligati a dover sostenere nuovamente lo scritto. Tale circostanza, non lontana dalla realtà, sarebbe prodromica alla determinazione di smisurato assembramento dato dai candidati della sessione 19/20 con quelli della sessione 20/21, con conseguente altissimo rischio di contagio e successiva diffusione del virus.
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