Gli interventi edilizi degli artt. 119 e 121 del decreto Rilancio che comportano l'accesso alle detrazioni fiscali e al credito d'imposta

Il Decreto Rilancio e gli interventi edilizi

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Con il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, da convertire in legge, il Governo ha ampliato le categorie di interventi edilizi che danno accesso alle detrazioni fiscali, oltre che ha aumentato la portata delle detrazioni già previste dal D.L. 63 del 04.06.2013, convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Gli obiettivi sono senz'altro quelli di dare grande stimolo all'economia ed al comparto edilizio, uno di quelli che più ne necessita, tanto che il decreto è stato ribattezzato "Decreto Rilancio".

Andremo ora a considerare in specie gli articoli 119 e 121 del Decreto.

I super bonus al 110%

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L'articolo 119 riconosce una detrazione fiscale pari al 110% delle spese documentate sostenute per determinati tipi di intervento edilizio. Queste spese dovranno essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Sono previsti dei limiti massimi di detrazione, che variano a seconda dell'intervento; possono variare anche all'interno dello stesso tipo di intervento, ad esempio a seconda che si stia procedendo ad un risanamento conservativo, ad una ristrutturazione o ad una nuova costruzione.

A chi spettano le detrazioni

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Le detrazioni spettano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, ai condomini, ed alle cooperative di abitazione e case popolari. Può riguardare immobili unifamiliari o parti comuni di edifici.

Per determinati tipi di intervento, la detrazione sarà concessa alla persona fisica solo se l'intervento riguarda l'abitazione principale.

Quali interventi rientrano nella detrazione

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L'elenco di interventi che rientrano nella detrazione è molto lungo, poiché alle detrazioni già previste si sono aggiunte nuove categorie, come l'installazione di colonnine per veicoli elettrici, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi agli edifici, il rifacimento consistente delle tamponature esterne o del tetto, la sostituzione di impianti come quelli per il riscaldamento, la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria.

Le vecchie categorie, per le quali però è stata aumentata la portata della detrazione, sono ad esempio l'installazione di infissi di classe energetica A, la realizzazione di autorimesse, l'eliminazione di barriere architettoniche, l'adozione di misure antisismiche su parti strutturali dell'edificio, la bonifica di amianto e così via.

Per rientrare nella detrazione, sono previste una serie di caratteristiche minime che l'intervento dovrà garantire (ad esempio i benefici sulla classe energetica).

Come accedere alle detrazioni

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Per accedere alla detrazione, il contribuente dovrà ottenere un visto di conformità di dette spese, che si chiede in via telematica allegando le attestazioni di professionisti idonei, come la congruità delle spese rispetto all'intervento e, se del caso, le Attestazioni di Prestazione Energetica. Anche queste attestazioni potranno far parte delle spese documentate!

L'articolo 121 stabilisce che, per particolari tipi di intervento, la detrazione potrà essere trasformata in credito di imposta e ceduta a terzi, incluso alle banche (mentre nel 2013 le banche erano escluse).

Il contribuente potrà utilizzare la detrazione (o il credito) ripartendola in cinque quote annuali, mentre prima doveva diluirla in dieci. La parte di detrazione (o di credito) non utilizzata in un anno non potrà essere usata in seguito né rimborsata.

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Foto: 123rf.com
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