Cos'è il Superbonus 110%
[Torna su]
Il Superbonus è una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici. La guida dell'Agenzia delle Entrate sull'ecobonus 110 fornisce tutta una serie di casi pratici utili a capire il funzionamento dell'agevolazione introdotta dal decreto rilancio, fornendo inoltre indicazioni sulla possibilità di cedere il credito o di richiedere uno sconto immediato in fattura.
L'ecobonus 110 per cento si rivolge, in primo piano, a tutti gli interventi rivolti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici e ad apportare misure antisismiche.
Questa tipologia di spese è definita "trainante", a cui si aggiungono altri interventi, a condizione che vengano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, come ad esempio, l'installazione dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica sugli edifici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Chi può accedere al Superbonus
[Torna su]
Possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono un bene immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d'impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Tutto questo, però, riguarda solo le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi che previsti dal Superbonus ma anche per quegli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
A norma del decreto rilancio sull'ecobonus al 110%, che parte del 1luglio, è prevista, e oltre alla detrazione 110 nella dichiarazione dei redditi, anche una cessione del credito o uno sconto in fattura e non solo per i lavori del superbonus ma anche per quelli di ristrutturazione dell'ecobonus tradizionale e del bonus facciate con il vincolo che tali lavori comportino la riduzione di almeno due classi di consumo energetico e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.
La detrazione del 110 per il superbonus può essere fruita in dichiarazione dei redditi in cinque rati annuali di pari importo o in alternativa è prevista la possibilità per l'ecobonus al 110 di accedere alla cessione del credito o un sconto in fattura da parte dei fornitori, i quali, a loro volta, potranno cedere il credito alle banche o intermediari finanziari..
Ma nel decreto rilancio, al capitolo ecobonus, è prevista un'altra importante novità. La cessione del credito o lo sconto in fattura si potranno richiedere non solo per la detrazione dell'ecobonus o del sismabonus al 110, ma anche per i lavori di ristrutturazione o per l'ecobonus al 50%, ma anche per il bonus facciate al 90%, e non solo per i lavori eseguiti a partire dal 1° luglio, ma anche per i lavori di ristrutturazione già eseguiti in passato. Si potrà trasformare lo sconto in credito da cedere alle banche.
Ecco di seguito i principali requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
1. Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento;
2. Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all'Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000;
3. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'Asseverazione ai sensi dell'articolo 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all'articolo 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:
a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
b) per tutti gli interventi oggetto dell'Asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus garantiscano:
i. la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
ii. che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) e c), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;
e) che l'Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato; f) che nell'Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
g) del Tecnico Abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6;
h) che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.
Il tecnico abilitato, inoltre, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 3, dovrà fornire l'asseverazione, all'esito positivo della verifica, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato gli viene rilasciata la ricevuta informatica comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di "intervento realizzato". Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui.
ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate nell'anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell'anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle Asseverazioni e sulla regolarità delle Asseverazioni stesse.
In conclusione, il dettato legislativo prevede che i contribuenti possano ristrutturare casa gratis nel caso in cui l'impresa si accolli l'anticipo delle spese di ristrutturazione, acquistando l'intero credito che potrà scontare in detrazione in 5 anni o cederlo ad altri fornitori previa accettazione da parte di questi ultimi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Nel caso in cui l'impresa edile o l'azienda cui ci si rivolge non possa eseguire i lavori "gratis", ovvero non accetta lo sconto in fattura, si potrà fare ricorso alle banche o ad un intermediario finanziario.
Come cedere il bonus 110% alla banca
[Torna su]
E' facile intuire che il contribuente anticipi di tasca propria i costi dei lavori, per poi ottenere immediatamente il rimborso da parte della banca.Va comunque sottolineato il fatto che la banca (così come l'impresa) non ha nessun obbligo ad accettare la cessione del credito. Sarà necessario, dunque, contrattare con l'istituto di credito di propria fiducia, nella speranza che lo accetti. Altrimenti, si dovrà continuare a cercare sino a trovarne uno disponibile.
Certo è che si parla di tanti soldi, perché un intervento pesante come quelli prospettati dal Dl 34/2020 presuppone da 500mila euro a un milione a condominio. L'intervento di chi anticipa il denaro fresco alle imprese è quasi indispensabile per far funzionare il complesso meccanismo del 110%, che "molti condòmini vedono un po' ingenuamente come la possibilità aperta a tutti di usare i soldi dello Stato per pagarsi la riqualificazione energetica". In realtà ben pochi condomìni hanno la forza di organizzarsi da soli, scegliendo l'impresa e gestendo la cessione del credito (che oltretutto è rimessa alla libera scelta di ciascun condòmino: è lui e non il condominio il vero titolare del bonus fiscale.
In questo contesto, Intesa si impegna ad acquistare il credito d'imposta dei contribuenti "sia nella forma diretta sia attraverso la cessione alle aziende", specifica la banca, e a proporre soluzioni di finanziamento che "sosterranno il periodo intercorrente tra l'avvio dei lavori e la concretizzazione del credito stesso". Lo scopo è quello di restituire al sistema la liquidità necessaria per sostenere i lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione in chiave sostenibile, tenendo in piedi un settore, quello edilizio, che vale il 18% del Pil, e di conseguenza tutte le Pmi che operano nel comparto.
Unicredit spiega invece che le iniziative dedicate ai clienti interessati a usufruire di Ecobonus e Sismabonus si articoleranno in due principali modalità:
- Potranno essere i condomìni o i proprietari degli immobili a chiedere alla banca di usufruire del bonus fiscale: il cliente potrà dunque cedere i crediti fiscali alla banca, attivando una linea di credito o un finanziamento dedicati in attesa che tali crediti arrivino a maturazione. In questo caso il controvalore della compravendita del credito fiscale permetterà l'estinzione diretta della linea concessa.
- Un'altra opzione permetterà ai condomìni e ai proprietari degli immobili di ottenere dall'impresa edile che svolge i lavori lo sconto in fattura. In questo caso, saranno le imprese a potersi rivolgere a UniCredit chiedendo la cessione dei futuri crediti, attivando una linea di credito dedicata che si chiuderà alla maturazione dei crediti fiscali.
In pratica le banche non regaleranno soldi per effettuare la ristrutturazione degli edifici ma metteranno a disposizione dei finanziamenti o mutui agevolati al fine in attesa che i crediti arrivino a maturazione.
Diffidate, pertanto, da coloro che vi promettono ristrutturazioni e lavori di rifacimento dell'immobile completamente gratis, in quanto il decreto rilancio non prevede elargizioni di danaro per il rifacimento degli immobili, piuttosto, rivolgetevi a professionisti seri e competenti che vi illustrino chiaramente le possibilità reali di accesso al beneficio 110, le condizioni e le spese da sopportare, per non incorrere in pesanti sanzioni ed esborsi di grosse somme di danaro.
Leggi anche:
• Foto: 123rf.com