Un sistema valoriale di rilevo costituzionale ed il veicolo degli istituti giuridici applicativi. Uno sguardo alla Pubblica Amministrazione

Il principio delle pari opportunità

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Il 25 novembre scorso tutti abbiamo assistito al risalto che i media hanno dato alla violenza contro le donne; è stato questo sicuramente un momento di riflessione interiore per molti, mentre si assiste purtroppo costantemente ad uno scenario - spesso soffuso, invisibile all'esterno di chi lo vive - di dramma di violenza psicologica e fisica con cui devono convivere(subendolo) tante donne di diversa età e di diversa estrazione sociale.

Questo scenario impone (è da sempre noto) una costante riflessione perché quelle donne possono essere le nostre mamme, le nostre sorelle, le nostre figlie, le nostre amiche, le nostre vicine di casa e forse neppure riusciamo ad accorgercene o talvolta ci sentiamo inermi nel non sapere come orientarci per aiutarle.

Ma la violenza verso le donne non è purtroppo l'unico dramma che le donne stesse vivono; ancora oggi, mentre il progresso tecnologico avanza in modo esemplare favorendo la vita di tutti noi, le "sofferenze" psicologiche e sociali che attraversano il genere femminile sono ancora molto diffuse in tutti i settori, quali difficili ostacoli da superare per vedere a pieno soddisfatto, anche nei loro confronti, quell'elevato principio valoriale delle pari opportunità ovvero dell'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

Lo scopo della riflessione di questo breve approfondimento vuole dunque essere solo di mero contributo ricognitivo dei più elevati istituti giuridici di cui tutti, ai vari livelli della Società civile, disponiamo per collaborare sempre più in un percorso di convergenza di obiettivi valoriali che aiutino a concretizzare maggiormente il nobile principio dell'istituto delle pari opportunità di sesso.

Per sinteticità di analisi e di obiettivo di inquadramento della fattispecie, la ricognizione si limita inoltre al panorama giuridico nazionale, anche se è doveroso rammentare che la tutela dei diritti universalmente riconosciuti - tra cui certamente quello delle pari opportunità delle donne - costituisce un ambito che connota l'evoluzione culturale dell'intero ordinamento internazionale e in tale contesto quello dell'Unione Europea anche quale impulso ai singoli Stati per dotarsi di sistemi giuridici al riguardo sempre più articolati ma non per questo farraginosi [1].

La nostra Costituzione

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Le pari opportunità tra donna e uomo sono tra i principi fondamentali della Costituzione italiana (e con essa dei principi innovatori e valoriali che la connotano) che - ricordiamolo - ha avuto partecipi, tra i settantacinque membri della Commissione all'uopo istituita, cinque donne.

E' stato quello peraltro il periodo - anni quaranta - in cui le donne furono chiamate per la prima volta nella storia italiana alle urne così da caratterizzare, con la loro presenza attiva, il percorso del Paese Italia; già questo ha segnato un solco di discontinuità profondo con l'allora ordinamento giuridico fondato sullo Statuto Albertino ove alla figura della donna non erano riconosciuti gli stessi diritti riconducibili alla figura maschile.

Leggendo la Costituzione, ci accorgiamo che sono tanti gli articoli - cioè le disposizioni fondanti del nostro Ordinamento e dunque la guida valoriale, legislativa, istituzionale, sociale e più in generale culturale che deve orientare ciascuno di noi in tutti i contesti in cui operiamo - che sistematicamente interpretati connotano il principio elevato delle pari opportunità, con particolare riferimento alla pari opportunità delle donne.

Principi fondamentali

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Rapporti economici

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione … .

Rapporti politici

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini[2].

… Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 117

… Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive[3]

Il percorso attuativo della Costituzione

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Come risulta evidente dal tenore letterale della Norma Costituzionale e prima ancora dalla Ratio[4] che la connota - essere, come si è detto, norma programmatica primaria e gerarchicamente sovraordinata - i Principi fondanti in essa contenuti hanno reso necessari interventi di normazione secondaria che hanno altresì trovato il loro sostegno nell'ulteriore elevato panorama giuridico internazionale di cui si è fatto cenno.

Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

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Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n 196 e sue successive modifiche ed integrazioni[5] costituisce un veicolo operativo di riassetto dei principi applicativi specificatamente orientati alla tutela delle donne nel contesto dell'inviolabilità dei loro diritti fondamentali al pari di quello degli uomini.

Questo istituto normativo ha avuto in particolare l'obiettivo ad esso assegnato dalla Legge delega di procedere ad un riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna, nel quale riunire e coordinare tra loro le attuali norme per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguarne e semplificarne il linguaggio.

Nel quadro rappresentato, il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, sia pure talvolta con disposizioni di rinvio, ha inoltre ribadito il contrasto alla violenza anche nelle relazioni familiari e la pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali ed economici con pari opportunità nel lavoro ed ogni conseguente divieto di discriminazioni con correlata tutela giudiziaria. A ciò si correlano altresì disposizioni specifiche di promozione di azioni orientate allo scopo e di sostegno finanziario.

Nel contesto più ampio delle disposizioni del Codice è dunque, sinteticamente, vietata ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro ed alle prestazioni previdenziali, nella retribuzione, nelle prestazioni lavorative e nella carriera.

La pari opportunità delle donne nella Pubblica Amministrazione

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Una menzione si ritiene di dover effettuare anche alla valorizzazione dell'istituto della pari opportunità delle donne che ha inteso dedicare il Legislatore al settore della Pubblica Amministrazione in particolare con la disposizione di cui all'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha parzialmente modificato al riguardo il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

È in proposito rilevante la nuova disposizione che richiama il dovere della Pubblica Amministrazione di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e, anche in questo ambito quindi, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Ne consegue - anche nel tenore letterale della norma - l'impegno istituzionale a contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica anche all'interno della Pubblica Amministrazione.

In questa ottica, ulteriore veicolo di tutela è altresì rappresentato dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che la predetta disposizione ha previsto in sostituzione, unificandone le competenze, dei comitati per le pari opportunità e dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva.

Il Comitato unico di garanzia, all'interno della Pubblica Amministrazione, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Il Comitato deve pertanto contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, dunque anche per le donne.

Una riflessione conclusiva

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Molto altro si potrebbe aggiungere sul contesto normativo che valorizza il principio costituzionale della pari opportunità.

Quel che qui si è voluto semplicemente sottolineare è l'attenzione a questo principio che deve restare costante nelle Istituzioni come nella coscienza civile di ognuno di noi nella consapevolezza che, come i nostri Padri costituenti hanno inteso evidentemente indicarci, la pari opportunità delle donne e degli uomini e più in generale la pari opportunità è una delle basi che reggono e devono reggere il nostro Paese; la pari opportunità largamente intesa è Valore perché è rispetto per le persone ed è rispetto per una cultura che sia sempre meritocratica e non lasci spazi a fenomeni che anche attraverso il raggiro di questo basilare principio possono celare o quantomeno favorire comportamenti di mala gestio nel settore pubblico come in quello privato, nella vita pubblica come in quella privata.

[1] Codice Rosso e vittimizzazione secondaria- dott. Francesco Papa- www.studiocataldi.it

[2] 1Il periodo è stato aggiunto con l'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).

[3] 1Il periodo è stato aggiunto con l'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).

[3] Articolo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

[4] La "R" maiuscola è voluta considerato l'elevato valore da attribuire all'essenza della Carta Costituzionale.

[5] Il Decreto Legislativo è stato emesso a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.


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