- Decreto ristori e sovraindebitamento
- Più ampia la definizione di consumatore
- Presupposti di ammissibilità e condizioni soggettive ostative
- Estensione della procedura ai familiari conviventi
- Relazione organismo di composizione
- Sanzioni processuali per il creditore che ha causato il sovraindebitamento
- Disciplina di favore per il debitore incapiente
Decreto ristori e sovraindebitamento
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In fase di conversione del Maxi decreto Ristori, si è pensato infatti di aiutare imprese e consumatori attraverso la modifica della legge n. 3/2012, nota anche come legge sul sovraindebitamento.
Le novità non fanno in realtà che anticipare quelle che saranno le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dlgs n. 14/2019.
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Più ampia la definizione di consumatore
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Cambia la definizione di consumatore, che d'ora in poi ricomprenderà anche la persona fisica contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.
Presupposti di ammissibilità e condizioni soggettive ostative
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Per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità alle procedure di indebitamento viene eliminata "la previsione per la quale con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano - su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione - può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento", mentre alle condizioni soggettive che impediscono l'accesso alla procedura si aggiungono le seguenti:
- aver ottenuto l'esdebitazione per due volte;
- aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (solo in riferimento al piano del consumatore);
- aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (solo in relazione all'accordo di composizione della crisi.)
Accordo di composizione della crisi della società che produrrà i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Estensione della procedura ai familiari conviventi
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Estensione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari conviventi, quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" ha un'origine comune o quando i soggetti sovraindebitati sono familiari.
In questo modo i membri della stessa famiglia hanno la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (pur restando distinte le masse attive e passive) e il giudice avrà l'obbligo di adottare provvedimenti idonei ad assicurare il coordinamento delle procedure collegate.
Con membri della stessa famiglia devono intendersi il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto.
Relazione organismo di composizione
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Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo o del piano del consumatore non ci sono grosse novità dal punto di vista sostanziale, contrariamente a quanto previsto per il deposito della proposta di accordo di composizione della crisi e di quella del piano del consumatore, che dovranno essere accompagnati da una relazione dell'organismo di composizione della crisi.
Sanzioni processuali per il creditore che ha causato il sovraindebitamento
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Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Disciplina di favore per il debitore incapiente
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Per quanto riguarda l'esecuzione del piano del consumatore si inseriscono tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza quelli relativi all'assistenza dei professionisti.
Novità anche per quanto riguarda la liquidazione dei beni e le azioni del liquidatore, anche se una delle novità più importanti riguarda la figura del "debitore incapiente" a cui si applica "l'esdebitazione senza utilità" solo se "meritevole", ma vediamo di chiarire meglio tutti questi concetti.
In pratica il debitore, che deve essere una persona fisica come un consumatore, un libero professionista, un imprenditore non assoggettabile a fallimento (piccoli imprenditori e imprenditori agricoli) può chiedere al Giudice la cancellazione dei suoi debiti per una sola volta nella sua vita, senza pagare nulla ai creditori.
Per presentare la domanda però il debitore deve farsi assistere da un Organismo di composizione della crisi (il cui compenso è dimezzato), che deve redigere una relazione particolareggiata da allegare all'istanza, che deve contenere: l'elenco di tutti i creditori, gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere negli ultimi cinque anni, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Il giudice, analizzata la relazione, deve valutare la "meritevolezza" del debitore prima di procedere alla cancellazione dei debiti senza che venga riconosciuto nulla ai creditori ("senza utilità").
Meritevolezza che viene riconosciuta se il debitore non ha provocato la sua incapienza con dolo o colpa grave, magari perché è andato incontro a una malattia e ha dovuto sostenere delle spese mediche elevate o perché magari è stato licenziato all'improvviso e non è più riuscito a far fronte alle sue pendenze.
Il giudice in ogni caso sottopone il debitore a un controllo annuale, in occasione del quale deve dichiarare eventuali sopravvenienze rilevanti che gli potrebbero consentire di soddisfare i creditori. In queste occasioni il giudice però deve tenere conto solo di quelle utilità sopravvenute che permettono al debitore di estinguere almeno il 10% dei debiti accumulati, cifre inferiori infatti non vengono neppure prese in considerazione.
La valutazione di rilevanza sulle utilità sopravvenute infatti avviene al netto delle spese necessarie alla produzione del reddito e a quanto occorre per mantenere la famiglia (assegno sociale aumentato della ½, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE). La valutazione infatti deve sempre assicurare al debitore il mantenimento di un tenore di vita dignitoso.
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