- Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali
- Rivalutazione definitiva 2020: il mini-conguaglio
- Rivalutazione provvisoria 2021 pari a zero
- Trattamenti interessati dalla rivalutazione 2020 e 2021
- Trattamenti soggetti a rivalutazioni particolari
Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali
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Ogni anno le prestazioni previdenziali e le prestazioni assistenziali subiscono in genere un aumento per effetto della perequazione, che adegua gli importi di questi trattamenti all'inflazione.
Gli adeguamenti per il 2021 e il 2021 sono stati resi noti con il decreto del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2020 (sotto allegato) sulla "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonche' valore della percentuale di variazione - anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2019."
Alla luce del suddetto decreto l'Inps con la circolare n. 148 del 18 dicembre 2020 (sotto allegata) descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l'impostazione dei relativi pagamenti e infine le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per il 2021.
Tralasciando l'analisi della parte della circolare dal contenuto più tecnico, concentriamo l'attenzione su quella che tratta il tema delle rivalutazioni, rimandando alla lettura della circolare per chi desidera approfondire tutte le tematiche.
Rivalutazione definitiva 2020: il mini-conguaglio
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Il decreto del 16.11.2020 ha stabilito definitivamente l'aumento della perequazione automatica attribuito in via provvisoria per le pensioni del 2020 nella misura dello 0,5%. Per cui si procederà al conguaglio da perequazione rispetto allo 0,4% in sede di rinnovo per il 2020. Da qui il mini-conguaglio dello 0,1% per le pensioni del 2021.
Rivalutazione provvisoria 2021 pari a zero
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Come chiarisce la circolare Inps n. 148/2020, in base a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del 16.11.2020 invece "la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo; l'adeguamento dell'importo delle pensioni da mettere in pagamento per l'anno 2021 è, pertanto, nullo."
Nel 2021, quindi, anche se di pochissimo, le pensioni aumentano mentre nel 2022 le pensioni sono destinate a restare immobili.
Trattamenti interessati dalla rivalutazione 2020 e 2021
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L'indice di rivalutazione definitivo per il 2020 dello 0,1% e quello provvisorio dello 0,0% per il 2021 sono applicati anche alle seguenti prestazioni:
- pensioni sociali e assegni sociali;
- pensioni e assegni per mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (per i quali è rimasto invariato il limite di reddito per il diritto all'assegno, che per tutto il 2021 e il 2021 è pari a € 16.982,49).
Trattamenti soggetti a rivalutazioni particolari
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Dalla circolare emerge invece che sono soggetti a regole particolari di rivalutazione:
- i trattamenti diretti a pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari;
- la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, che è stata aumentata dello 0,79%;
- le indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche.
Scarica pdf Decreto Ministero Economia del 16.11.2020
Scarica pdf Circolare Inps n. 148 del 18-12-2020