- Volture: osservazioni e proposte fino al 25 gennaio
- Attivazione contrattuale
- Cosa accade oggi in caso di voltura
- Voltura con cambio di fornitore
- Cosa cambia dal 1° luglio
- Problematica del precedente cliente moroso
Volture: osservazioni e proposte fino al 25 gennaio
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Dal primo luglio potrebbe essere più facile procedere alla voltura dei contratti di energia e gas. A prevederlo è il Documento per la consultazione di Arera n. 586 del 22 dicembre 2020 (sotto allegato) in cui invita tutti coloro che sono interessati a inviare proposte e osservazioni di farlo entro il 25 gennaio 2021 solo tramite il servizio interattivo presente sul sito internet dell'Autorità www.arera.it oppure inviando una pec all'indirizzo protocollo@pec.arera.it
Attivazione contrattuale
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Prima di scendere nel cuore dell'argomento è necessario chiarire, per una migliore comprensione della novità che si prevede di introdurre a partire dal 1° luglio 2021, che l'attivazione contrattuale è il processo con cui si da esecuzione a un nuovo contratto di vendita, che comporta l'aggiornamento dei dati anagrafici dell'utente e della controparte commerciale associata al punto di prelievo.
Come precisa il documento Arera l'attivazione contrattuale si realizza nei seguenti casi:
- con la voltura, che si verifica quando varia il cliente finale "titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura";
- con lo switching, che consiste nella "successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, con o senza variazione della controparte commerciale";
- con l'aggiornamento della controparte commerciale, in cui invece si ha la successione di una controparte commerciale a un'altra sullo stesso punto di prelievo, senza variazione dell'utente del dispacciamento.
Cosa accade oggi in caso di voltura
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Come chiarisce sinteticamente il documento, senza scendere troppo nella descrizione dei dettagli tecnici illustrati nel paragrafo 2 dedicato all'attuale disciplina della voltura e del cambio fornitore "La regolazione vigente, mediante il processo di voltura, consente al cliente finale entrante un rapido accesso al servizio di fornitura di energia elettrica o gas naturale, ma limita la sua scelta in quanto tale prestazione deve essere richiesta in prima istanza al venditore controparte del cliente uscente, al quale il cliente entrante si sostituisce nella titolarità del punto di prelievo/riconsegna."
Voltura con cambio di fornitore
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Una regolamentazione che pone un limite al soggetto che deve chiedere la voltura, ma sul quale, come illustra il documento, si vuole intervenire per dare la possibilità al cliente finale di scegliere in assoluta libertà il proprio venditore di energia o gas naturale, senza dover essere vincolato al fornitore di quello uscente.
Arera chiarisce infatti, a tal fine che "Oggetto della presente consultazione è proprio il completamento delle procedure connesse all'esecuzione di un contratto di vendita sottoscritto da un nuovo cliente finale con una controparte commerciale diversa da quella con cui il precedente cliente finale ha in corso il contratto di fornitura: si parlerà al riguardo di voltura con cambio fornitore."
Cosa cambia dal 1° luglio
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Come spiega Arera nel paragrafo 3 dedicato alla illustrazione degli -Orientamenti e aspetti rilevanti in merito all'introduzione della facoltà di scelta del venditore in occasione di voltura-
che si prevede possa decorrere dal 1° luglio 2021 "L'orientamento dell'Autorità è di prevedere che un cliente finale avente diritto a richiedere la voltura possa già in prima istanza sottoscrivere un contratto di fornitura con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo, senza dover prima presentare la richiesta alla controparte commerciale associata al punto di prelievo."
In questo modo e molto semplicemente il cliente dovrà solo scegliere il fornitore e l'offerta più adatta alle sue necessità senza vincoli legati al fatto che il venditore scelto sia già titolare o meno di un contratto sul punto di prelievo, con la garanzia del rispetto dei tempi massimi previsti per il completamento della procedura. Sul cliente finale quindi solo l'onere, come del resto accade oggi, di presentare la richiesta, provando di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto-legge 47/14 ad acquisire la titolarità del punto di prelievo.
E' orientamento di Arera inoltre, per quanto riguarda le tempistiche del processo di voltura, in linea con la regolazione vigente, di rispettare il termine di 4 giorni decorrenti dalla data della richiesta del cliente.
Problematica del precedente cliente moroso
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Nelle ultime pagine del documento, in cui Arera fornisce importanti spunti per la consultazione, solleva infine la questione del recupero dei crediti del precedente cliente moroso. In questo caso infatti "la controparte incontrerebbe verosimilmente maggiori difficoltà nella gestione del recupero dei crediti maturati nei confronti del cliente, né avrebbe la possibilità di valutare in fase di richiesta di voltura da parte del nuovo cliente, attraverso propri strumenti informativi, un'eventuale relazione tra il cliente nuovo e il preesistente, al fine di attuare eventuali azioni di recupero crediti."
Scarica pdf Documento per la consultazione ARERA n. 586-2020