La proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 si riverbera su una serie di norme valevoli fino al termine dell'emergenza, come quelle relative a deposito telematico, collegamenti da remoto e udienze a porte chiuse

Stato di emergenza: proroga al 30 aprile 2021

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Il decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza. Una decisione che si riverbera su quelle disposizioni disposizioni emergenziali emanate con riferimento ai processi civili e penali che, per esplicita previsione dei provvedimenti che le hanno disciplinate, trovano applicazione sino al termine del periodo emergenziale.


Tale periodo era precedentemente fissato al 31 gennaio 2021, ma per effetto del D.L. 2/2021 la loro validità slitta a fine aprile, salvo non intervenga un'ulteriore proroga. Si tratta, in particolare, delle disposizioni previste dal Decreto Rilancio (n. 34/2020) e su cui sono intervenuti anche il D.L. n. 125/2020 e il Decreto Ristori (D.L. 137/2020).


Fonte: Udienze da remoto e trattazione scritta: proroga al 31 dicembre

Processo civile: le disposizioni prorogate

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Con riguardo al processo civile, continueranno ad applicarsi fino al 30 aprile 2021, a meno che non intervenga un'ulteriore proroga, in primis le norme che prevedono l'obbligo di deposito telematico generalizzato degli atti (anche introduttivi) e dei documenti negli uffici giudiziari che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, nonché deposito via PEC di atti e documenti da parte degli avvocati anche per i giudizi civili innanzi alla Corte di cassazione.

Scatta la proroga, inoltre, anche per le norme su: partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti a seguito di loro richiesta; svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte (anche quelle di separazione consensuale

e divorzio congiunto qualora gli interessati rinuncino a partecipare); trattazione della causa da remoto qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice; processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; celebrazione udienze a porte chiuse e remotizzazione delle deliberazioni collegiali.

Prorogata anche la possibilità, per i consulenti tecnici d'ufficio, di poter prestare giuramento non in udienza, bensì per via "telematica", ovvero, prima dell'inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione sottoscritta digitalmente da depositare nel fascicolo telematico.

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Ancora, fino ad aprile si applicherà la novità, introdotta dal D.L. Ristori, che consente espressamente ai funzionari degli uffici giudiziari di rilasciare la formula esecutiva dei titoli giudiziali sotto forma di documento informatico, previa istanza telematica dell'interessato da depositare sempre telematicamente.

Processo penale: le disposizioni prorogate

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Con riguardo al processo penale, invece, viene prorogato fino al 30 aprile 2021 il deposito telematico degli atti processuali e di quelli di impugnazione, nonché il deposito semplificato ai memorie, documenti e istanze ex art. 415-bis del c.p.p. presso gli uffici di Procura mediante portale del processo penale telematico.

Ancora, continueranno nei prossimi mesi le indagini preliminari rimarranno "remotizzate", consentendo così P.M. e polizia giudiziaria di avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza.

Prorogate anche le disposizioni che prevedono: la celebrazione delle udienze a porte chiuse e la remotizzazione delle deliberazioni collegiali (come per il civile); lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni; la partecipazione alle udienze mediante videoconferenze o collegamento da parte di imputati detenuti, internati, in stato di custodia cautelare, fermo o arresto; lo svolgimento da remoto delle udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi da P.M., parti private e rispettivi difensori, ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di P.G., interpreti, consulenti o periti (salvo alcuni casi, come le discussioni ex art. 441 e 523 c.p.p. e le udienze preliminari e dibattimentali a meno che le parti non vi consentano).

Prorogato, inoltre, l'appello penale "solo cartolare": fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procederà in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori e con contraddittorio "cartolare" per via telematica.

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Proroga anche per il blocco della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali durante il tempo in cui l'udienza dibattimentale istruttoria è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova (nei casi in cui l'assenza di tali soggetti sia dovuta a restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario).


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