- Macrolesioni: in arrivo la Tabella unica nazionale
- Dal sistema tabellare giurisprudenziale alla Tabella unica
- Tabella Unica: risarcimenti maggiori in caso di lesioni più gravi
- Moltiplicatore e danno morale
Macrolesioni: in arrivo la Tabella unica nazionale
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È di alcuni giorni fa la notizia che il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di d.P.R. introduttivo di un regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005).
Un passo importante, in quanto sono anni che si attende l'emanazione ex lege della Tabella Unica, valida su tutto il territorio nazionale, prevista dal citato art. 138 c.a.p. come modificato dalla L. n. 124/2017 (c.d. Legge Concorrenza).
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Questo intervento strutturale è ritenuto indispensabile per rimediare, in assenza di precisi criteri normativi, all'incertezza in merito alla valutazione e quantificazione dei danni gravi alla persona derivanti da lesioni a seguito di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, o conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata.
La responsabilità dell'adozione della tabella unica è stata trasferita dal Ministero della Salute al Ministero dello Sviluppo Economico e, nonostante la lunga attesa, il percorso tracciato sembra essere quasi arrivato a conclusione. Non mancano, tuttavia, contestazioni sulla congruità del valore, ma anche dei contenuti, soprattutto per quanto riguarda il piano medico-legale.
La Tabella attua gli obiettivi della riforma, ovvero garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sviluppatisi nell'ultimo decennio e che hanno trovato nei tribunali di merito applicazione al caso concreto di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da macrolesioni.
Dal sistema tabellare giurisprudenziale alla Tabella unica
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Sino ad oggi, ovvero in attesa della Tabella unica, per il risarcimento di tali danni si è fatto riferimento a un sistema tabellare giurisprudenziale, in particolare quello adottato dal Tribunale di Milano, che hanno elaborato il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico.
In tal modo, la liquidazione è stata effettuata per mezzo del valore punto di invalidità, con predeterminate oscillazioni in base a due criteri fondamentali: la percentuale d'invalidità, che fa crescere il valore del punto in relazione all'aggravarsi della patologia (funzione crescente) e l'età del danneggiato, che lo fa decrescere proporzionalmente all'anzianità (funzione decrescente).
Il criterio milanese del punto variabile è stato ritenuto non solo valid,o ma anche suppletivo alla tabella unica nazionale dalla Corte di Cassazione, riconoscendo il pregio di evitare disparità territoriali di trattamento, dando contenuto oggettivo al giudizio di equità e consentendo così la prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Il nuovo modello mantiene le impostazioni generali di base delle tabelle milanesi, ma innova in relazione a una serie di elementi.
In primis, la Tabella Unica, al fine di adeguare la tabella milanese al mutato quadro normativo, nonché ai più recenti orientamenti interpretativi giurisprudenziali, interviene sui valori dei moltiplicatori biologici giurisprudenziali e sul valore economico del punto base, in tal modo garantendo il rispetto del criterio della crescita più che proporzionale del valore del punto rispetto al crescere del grado di invalidità.
Tabella Unica: risarcimenti maggiori in caso di lesioni più gravi
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Viene, dunque, mantenuto il sistema del punto variabile delle tabelle milanesi, con integrazioni derivanti anche da uno studio tecnico commissionato all'Ivass, l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni, e fondato su dati di mercato.
Un aspetto importante è che il moltiplicatore non tiene conto della componente demografica, che viene considerata a posteriori, quale demoltiplicatore tabellare. Infine, quale limite della funzione di calcolo, si è imposto che i risarcimenti corrispondano all'importo totale pagabile (per il solo danno biologico) secondo la tabella di Milano per tutti i gradi di invalidità per il primo anno di età, ottenendo, dunque, un vettore dei risarcimenti indipendente dalla componente demografica da cui si è proceduto a computare il valore puntuale dei moltiplicatori per ogni grado di invalidità, dividendo per punto base e per il corrispondente grado di invalidità.
Di conseguenza, la tabella messa a punto dal MISE, che ha visto anche il coinvolgimento dell'IVASS, potrebbe condurre a risarcimenti anche maggiori rispetto a quelli delle tabelle milanesi, ma ciò avverrebbe solo nei casi più gravi e al crescere dell'invalidità.
Infatti, si legge nella relazione che accompagna il documento, il valore economico del punto ottenuto nel modello proposto risulta maggiore di quello disposto da Milano su tutti i gradi di invalidità e la differenza risulta essere sempre più rilevante al crescere della gravità del danno subito. Si evidenzia, inoltre, come il modello proposto sia coerente anche con quanto disposto dalla legge per le lesioni di lieve entità, in quanto ricalca l'andamento più che proporzionale del valore economico del punto.
Moltiplicatore e danno morale
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La Tabella unica, inoltre, riconosce una propria autonomia al danno morale e indicherà separatamente questa componente rispetto a quella del danno biologico. Il risarcimento da danno morale verrà rappresentato da una percentuale (moltiplicatore per danno morale), in aumento di quello da danno biologico, crescente all'aumentare di ogni punto di invalidità, tenuto conto di quanto previsto dalle tabelle sulle invalidità applicate nei distretti giudiziari di Milano e Roma.
Tuttavia, in luogo di prevedere incrementi risarcitori per danno morale ancorati a scaglioni di gradi di invalidità permanente, si è preferito, ancora in ossequio al dettato normativo, attribuire distinti incrementi risarcitori per ciascun grado di invalidità.
Al fine di garantire una specifica personalizzazione del danno, sono state previste, in analogia con quanto stabilito dalla tabella adottata dal Tribunale di Roma, fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti.
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