- Registro delle opposizioni: parere favorevole sul Regolamento attuativo
- Le precisazioni del Garante Privacy
- I tempi tecnici per l'attivazione del nuovo Registro
Registro delle opposizioni: parere favorevole sul Regolamento attuativo
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Arriva il parere favorevole del Garante della privacy (qui sotto allegato) sulla versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo) predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico.
Il regolamento è destinato a dare attuazione alla riforma introdotta dalla Legge n. 5 del 2018, nella parte in cui ha previsto la possibilità per gli abbonati di iscrivere nel Registro tutte le numerazioni telefoniche nazionali non solo quelle fisse, bensì anche quelle mobili, che siano o meno riportate negli elenchi telefonici.
Lo schema di regolamento, infatti, andrà a sostituire integralmente il d.P.R. n. 178/2010 disciplinante il Registro delle opposizioni, posto che la Legge n. 5/2018 ha rinviato a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il compito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, prevedendosi anche l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della legge.
Il termine di approvazione del d.P.R. summenzionato era fissato in novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge e appare dunque evidente come il Regolamento attuativo giungerà con un ritardo che è un eufemismo definire "notevole". Tra l'altro, neppure stata rispettata la data del 1° dicembre 2020, che da ultimo era stata fissata per la definitiva realizzazione delle nuove norme. Sarà dunque necessario attendere ancora diversi mesi.
Tra l'altro, il provvedimento attuativo è stato rivisto per adeguarlo ai rilievi in materia, contenuti in rispettivi pareri, sollevati dal Consiglio di Stato, dall'Agcom, dal Ministro per la P.A. e da quello per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Quest'ultima versione del testo recepisce integralmente anche le indicazioni rese dallo stesso Garante nel precedente parere sull'Rpo del 2019.
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Le precisazioni del Garante Privacy
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L'Autorità, tuttavia, non ha mancato di fornire alcune precisazioni. In particolare, sarà necessario correggere il testo laddove individua tra gli ambiti di applicazione del regolamento i trattamenti di dati effettuati tramite "l'impiego del telefono".
Secondo l'Autorità andrà rispettata la versione originaria dello schema sulla quale il Garante aveva reso il suo precedente parere, che si riferiva, per il telemarketing, solo ai trattamenti effettuati "mediante operatore umano con l'impiego del telefono".
L'articolo 130 del Codice Privacy, infatti, nel disciplinare tutte le comunicazioni indesiderate, distingue tra comunicazioni effettuate con modalità automatizzate e comunicazioni con l'intervento dell'operatore e il decreto in esame, si inserisce solo ed esclusivamente in questa seconda categoria. Pertanto il Garante precisa come, allo stato attuale, non sia giuridicamente corretto estendere l'ambito dell'RPO anche alle comunicazioni automatizzate, che prevedono sempre l'esplicito consenso dell'interessato per il loro carattere invasivo.
I tempi tecnici per l'attivazione del nuovo Registro
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Per vedere finalmente operative le novità recate dalla Legge n. 5/2018 sarà dunque necessaria l'approvazione definitiva del d.P.R. da parte del Consiglio dei Ministri, seguita dalla sua emanazione da parte del Presidente della Repubblica e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I tempi di implementazione del nuovo Registro e tutti gli aspetti tecnici saranno dettagliati all'interno dello stesso Regolamento, così come le modalità di consultazione degli operatori di telemarketing e delle associazioni dei consumatori.
In pratica, dopo aver consultato i principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento il Mise dovrà provvedere, in collaborazione con la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la trasformazione digitale per quanto di competenza, alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso, anche telematica, al registro da parte degli operatori.
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Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento, invece, si dovrà provvedere, in collaborazione con la struttura della Presidenza del consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, per quanto di competenza, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.
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