Online il portale del progetto Scan che aiuterà gli utenti ad avviare la procedura europea per le controversie transfrontaliere di modesta entità

SCAN il portale che aiuta a risolvere le cause transfrontaliere minori

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Nasce il portale per aiutare tutti coloro che non riescono a recuperare crediti od ottenere rimborsi di valore non superiore a 5000 euro. Il sito, presente all'indirizzo https://www.scanproject.eu/?lang=it nella home page si presenta in questo modo: "SCAN è il portale che ti guiderà a comprendere in modo semplice l'ESCP - European Small Claims Procedure."

Scan, ossia Small Claims Analysis Net è frutto del progetto finanziato dall'Unione Europea, dall'Università Federico II di Napoli e da altri 8 partner (Università di Lubiana, Luiss di Roma, di Vilnius, di Bruxelles, Hec di Parigi, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, Adiconsum e Union des avocats européens del Lussemburgo).

Grazie al portale si intende valorizzare l'ESCP - European Small Claims Procedure, che è il Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, introdotto dal Regolamento n. 861/2007, modificato dal successivo Regolamento n. 2421/2015.

La finalità è di mettere in atto una giustizia efficace, veloce e accessibile anche dal punto di vista economico, soprattutto per consumatori e piccole e medie imprese. Il sito ricorre alle tecniche tipiche del legal design per far comprendere anche ai non addetti ai lavori come funziona la procedura e fornisce una guida (in lingua inglese) grazie alla quale l'utente è in grado di capire se il suo caso rientra tra quelli contemplati dal regolamento sul Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, come compilare la domanda e a quale autorità giudiziaria rivolgere la domanda.

Un progetto ancora in fase di sviluppo, che si sta pensando di ampliare, aumentando ad esempio l'importo delle controversie a 10.000 euro, estendendo la procedura alle controversie non transfrontaliere, ma soprattutto prevedendone l'applicazione a nuove dispute giudiziarie come quelle di natura familiare o di lavoro.

Procedura Europea per controversie di modesta entità

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Per comprendere a cosa serve il portale vediamo cosa prevede il Regolamento UE n. 2421/2015 (sotto allegato), che ha modificato il n. 861/2007 (sotto allegato).

Il Regolamento UE n. 2421/2015 rispetto a quello del 2007 ha innalzato la soglia del valore delle controversie da 2000 euro a 5000, perché in questo modo migliora "specialmente per le PMI, l'accesso a un ricorso giurisdizionale efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi in caso di controversie transfrontaliere.", Non solo, un accesso più ampio alla giustizia rafforza la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuisce al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.

Esso definisce come controversia transfrontaliera quella in cui "almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento che non sia quello dell'organo giurisdizionale adito."

Anticipando in un certo senso la nascita del portale dispone che: "Un altro elemento che dovrebbe migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali che possono contribuire a superare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di spese elevate e durata dei procedimenti."

Il Regolamento si occupa poi delle notifiche e delle comunicazioni elettroniche e sancisce il principio della forma scritta per la procedura in oggetto, tanto che le udienze orali sono contemplate in via del tutto eccezionale e in modalità da remoto, per evitare inutili spostamenti.

Importanti anche le disposizioni sulle spese della procedura, che non devono essere sproporzionate rispetto al valore della controversia. Chi decide di adottare questa procedura inoltre e non ha le possibilità economiche deve poter ricorrere all'istituto del gratuito patrocinio, non deve essere obbligato a recarsi nello stato membro dell'organo giurisdizionale né dovrebbe essere costretto a rivolgersi a un avvocato per provvedere al pagamento delle spese del giudizio.

Dettagliate infine le previsioni relative ai moduli standard da utilizzare per la procedura, da rendere disponibili tramiti siti web appositi e in relazione ai quali gli Stati membri devono fornire assistenza per la compilazione.

Controversie escluse dalla procedura europea

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Come anticipato, si sta pensando di ampliare sia l'importo che le materie che possono essere risolte attraverso la procedura europea prevista per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Al momento tuttavia, fino a quando queste modifiche non verranno messe in atto, ci sono delle materie che, per la loro delicatezza, non possono essere risolte con la procedura suddetta.

L'art. 2 comma 2 del Regolamento n. 2421/2015 dispone infatti che "sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie:

  • stato o capacità giuridica delle persone fisiche;
  • regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;
  • fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;
  • sicurezza sociale;
  • arbitrato;
  • diritto del lavoro;
  • affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;
  • violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione."

Scarica pdf REGOLAMENTO (UE) 2015-2421
Scarica pdf REGOLAMENTO (CE) n. 861-2007

Foto: 123rf.com
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