Varato il decreto legislativo che adegua la normativa interna al Regolamento Europeo 2017/1939 sulla cooperazione rafforzata per l'istituzione della EPPO

Adeguamento al Regolamento UE 2017/1939

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L'ultimo Consiglio dei Ministri del governo Conte ha varato il decreto legislativo (sotto allegato) che contiene le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa interna a quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 2017/1939 che riguarda l'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea (EPPO - European Public Prosecutor's Office).

Che cos'è l'EPPO

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L'EPPO è competente a svolgere le indagini, a esercitare l'azione penale e a partecipare ai processi che riguardano quei reati che risultano lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Questo ufficio è strutturato su due livelli:

  • a livello centrale operano il Procuratore Capo Europeo, il Collegio, le Camere Permanenti e i Procuratori Europei. Questi ultimi hanno il compito di supervisionare le indagini e l'azione penale dei Procuratori Europei delegati che operano nei singoli Stati Membri UE e d'impartire istruzioni nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento delle indagini o per garantire il funzionamento dell'EPPO;
  • a livello decentrato invece, nei singoli Stati, operano i Procuratori Europei delegati, che hanno il compito di svolgere le attività d'indagine, che hanno inizio con l'iscrizione della notizia di reato.

Analisi del decreto legislativo EPPO

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Il decreto di compone di 20 articoli ed è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, da un'analisi tecnico - normativa e da un'analisi d'impatto della regolamentazione.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le norme del testo.

Il CSM, ai sensi dell'art. 2, è l'organo competente a designare i tre candidati per il ruolo di Procuratore Europeo. Prima però deve deliberare i criteri e la procedura necessari a valutare le dichiarazioni di disponibilità a ricoprire detta funzione, poi procedere alla designazione dei candidati. Il procedimento di designazione è disciplinato dall'art. 5, mentre l'art. 6 si occupa dei provvedimenti che il CSM adotta dopo la designazione e che hanno a che fare con eventuali procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei Procuratori Europei delegati.

L'art. 3 prevede che il magistrato che viene nominato Procuratore Europeo dal Consiglio dell'Unione Europea sia collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. Dalla nomina al ricollocamento in ruolo cessa per il magistrato il trattamento economico di competenza del Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 4 il Ministero della Giustizia è l'autorità competente a concludere (d'intesa con il CSM), con il Procuratore Capo Europeo, l'accordo necessario a individuare il numero dei Procuratori Europei delegati e la ripartizione funzionale e territoriale tra gli stessi.

L'art. 7 definisce il trattamento economico dei Procuratori Europei delegati, compreso il versamento dei contributi previdenziali.

L'art. 9 invece individua i poteri dei Procuratori Europei delegati e del Procuratore Europeo che opera a livello centrale. I primi in sostanza svolgono le stesse funzioni del Pubblici Ministeri che operano a livello nazionale quando la Procura Europea prende la decisione di avviare o avocare un'indagine. Il Procuratore Europeo invece, ai poteri di supervisione e d'istruzione, può sommare quelli dei Procuratori Delegati, se decide di condurre direttamente il caso.

Il compito d'individuare le sedi di servizio dei Procuratori delegati spetta, ai sensi dell'art 10, al Ministero della Giustizia con decreto da emanare nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto che si sta esaminando.

L'art. 11 è dedicato alla valutazione della professionalità dei Procuratori Europei Delegati. Operazione che spetta al CSM, che a tal fine, chiede alla Procura Europea l'invio di documentazione relativa all'attività del magistrato, a precedenti valutazioni, a eventuali decisioni di riassegnazione e altre informazioni.

I provvedimenti indicati nell'art. 12, che riguardano il servizio dei Procuratori Europei delegati, sono eseguiti solo dopo averne dato comunicazione al Procuratore Europeo e, se necessario per la loro adozione, possono essere richiesti documenti atti e informazioni alla Procura Europea.

L'art. 13 definisce il procedimento disciplinare che riguarda i Procuratori Europei delegati quando violano il regolamento, che viene avviato quando il Ministero della Giustizia rivolge al Procuratore Generale della Corte di Cassazione la richiesta di procedere alle relative indagini.

L'art. 14 prevede che quando la denuncia relativa a una notizia di reato è presentata da pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio essa debba essere trasmessa al Procuratore Europeo delegato che ha sede presso la Procura della Repubblica che ha sede nel distretto o a quello che ha sede presso la Procura del Capoluogo del distretto più vicino.

L'art. 15 precisa che per Stato di emissione del mandato d'arresto europeo deve intendersi quello in cui si trova il Procuratore Europeo delegato che lo ha emesso.

In caso di contrasto sulla competenza tra la Procura Europea e una o più Procure della Repubblica, come previsto dall'art. 16, è competente il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

L'art. 17 dispone che i Procuratori Europei delegati possono disporre o chiedere l'intercettazione di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti previsti dalle norme vigenti. Prima però è necessario che il Governo, su proposta del Ministro della Giustizia, nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, notifichi alla Procura Europea l'elenco dei reati per i quali è possibile disporre le misure suddette.

L'autorità competente a dare il consenso all'esercizio della competenza accessoria della Procura Europea è, ai sensi dell'art. 18, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. L'art. 19 invece prevede che, quando in base alle determinazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione allo Stato vengono trasferiti procedimenti di indagini condotte dai Procuratori Delegati di altri Stati, si applicano le disposizioni contenute nei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 746 ter c.p.p.

L'ultimo articolo del decreto il n. 20 contiene le disposizioni finanziarie.

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Foto: 123rf.com
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