Nessuna maggiorazione per il 2020
[Torna su]
Il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti può essere effettuato ratealmente "con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente". A stabilirlo è l'articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45. Adesso, l'Inps con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 (in allegato) informa che, dato che per il 2020 tale tasso è negativo e pari a -0,3%, non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021.
Onere di ricongiunzione a rate per il 2021
[Torna su]
Il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato a rate con la maggiorazione di un interesse annuo composto. Tutti gli anni sono fornite le tabelle con i coefficienti da utilizzare per i pagamenti relativi alle domande presentate, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT per l'anno precedente a quello di riferimento
Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel 2021 possono essere versati a rate, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Scarica pdf Circolare numero 26 del 16 02 2021