- Rimborso contributo unificato in modalità telematica
- Istanza di rimborso: come promuoverla e quali documenti allegare
- Alternativa al rimborso
- Niente rimborso se è impossibile individuare l'effettivo contribuente
Rimborso contributo unificato in modalità telematica
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In che modo è possibile richiedere il rimborso del contributo unificato versato con modalità telematica? I chiarimenti sulle modalità per agire in tal senso sono giunti direttamente da una Circolare del 9 febbraio emanata dalla Direzione Generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, a seguito delle diverse istanze giunte all'ufficio.
Come sottolinea il Consiglio degli Avvocati di Roma sul proprio sito istituzionale, le indicazioni del Dipartimento saranno utili, tra l'altro, a coloro che hanno provveduto al versamento dei diritti di copia per la richiesta di copie esecutive con modalità telematica, che lo stesso Ministero, nella nota del 4 febbraio, ha invece dichiarato non essere dovuti.
Istanza di rimborso: come promuoverla e quali documenti allegare
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Tornando all'istanza di rimborso del contributo unificato versato in via telematica, la Direzione ritiene possibile che si proceda al deposito nelle stesse modalità per quanto riguarda i rimborsi inerenti procedimenti iscritti a ruolo ai quali sarà possibile riferire l'errato pagamento. In tal caso, dunque, si procederà al deposito dell'istanza nel fascicolo telematico riguardante il pagamento oggetto di rimborso.
Invece, nel caso in cui l'istanza derivi dalla mancata iscrizione a ruolo del procedimento, spetterà al Capo dell'Ufficio l'individuazione della struttura competente alla ricezione dell'istanza stessa nonché delle modalità con cui si dovrà procedere al suo deposito..
Attenzione ai documenti che dovranno essere allegati all'istanza: si tratta di quelli indicati dalla circolare MEF n. 33 del 2007 (richiamata nella nota della Direzione Generale), compresa la copia di un documento di identità, a cui si dovrà aggiungere anche la copia analogica della Ricevuta Telematica (RT) che attesta l'avvenuto pagamento telematico del contributo unificato. Proprio in relazione alla Ricevuta Telematica, la DGSIA ha sottolineato come sia essenziale procedere alla "bruciatura" (annullamento della RT) al fine di scongiurarne ogni ulteriore utilizzazione.
Alternativa al rimborso
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Sempre dalla DGSIA, inoltre, emerge un'alternativa in luogo del rimborso, ovvero quella di iscrivere un nuovo procedimento, anche presso diverso ufficio giudiziario, utilizzando la menzionata ricevuta di pagamento.
Difatti, "gli applicativi già in uso agli uffici e le funzionalità di verifica dello stato di una RT disponibili sul Portale dei Servizi Telematici permettono al cancelliere di sapere se una data RT sia stata o meno già utilizzata. Pertanto non è prevista alcuna particolare modalità da parte del soggetto esterno per poter riutilizzare presso un ufficio giudiziario una RT che riporta come unità operativa un ufficio giudiziario - o un procedimento - differente".
In tale evenienza spetterà al cancelliere il compito di effettuare le necessarie verifiche sulla RT, ovvero valutare che la stessa sia ancora disponibile per l'utilizzo, associarla a un determinato procedimento e poi effettuarne la c.d. "bruciatura".
Niente rimborso se è impossibile individuare l'effettivo contribuente
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Necessaria particolare attenzione per evitare di incorrere nell'impossibilità di ottenere il rimborso: la Circolare in commento, infatti, fa proprie le linee generali di cui alla Circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del MEF. In sostanza, nei casi in cui il versamento del contributo sia avvenuto presso ricevitorie di generi di monopolio e valori bollati, e nel caso in cui non sia stato depositato l'atto introduttivo del giudizio, non potrà essere restituita la somma versata essendo impossibile individuare l'effettivo contribuente.