Le novità hanno l'obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero

E-commerce, le semplificazioni

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Il 2020, come anno della pandemia, ha visto un ricorso sempre maggiore all'e-commerce. Anche in considerazione di questo fattore, il Consiglio dei Ministri, lo scorso 26 febbraio, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo, già oggetto della consultazione pubblica conclusa il 15 gennaio 2021, che recepisce le Direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE che semplificano gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero.

E-commerce, novità dal 1° luglio

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Le novità, che saranno applicate dal 1° luglio 2021, riguardano principalmente le vendite a distanza di beni a favore di consumatori finali, anche attraverso l'intervento di interfacce elettroniche, e i regimi speciali che consentono di accentrare gli obblighi d'imposta degli operatori in un unico Stato membro, evitando l'apertura di una posizione IVA nei singoli Stati membri di destinazione dei beni. L'obiettivo è rendere meno onerosi gli obblighi in materia di Iva per le imprese del settore che effettuano scambi transfrontalieri.

Riduzione degli adempimenti per le microimprese

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Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione. In primis c'è la previsione di un'unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sotto della quale la prestazione Iva rimane imponibile nello Stato di appartenenza. L'imposta si applica nello Stato di destinazione se si supere questo importo. Per assicurare la riscossione effettiva dell'IVA sul commercio elettronico e di ridurre l'onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le "piattaforme elettroniche", facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell'UE.

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Foto: 123rf.com
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