L'Esecutivo ha aggiornato le faq dopo il dl Pasqua: spostamenti, seconde case, sport. Ecco cosa si può fare (e cosa no) fino al 6 aprile

Le faq per tutte le zone

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Per le domande frequenti sulle misure adottate col decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 arrivano le faq del Governo. Si ricorda che dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni.

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Così sono individuate le zone nell'area bianca: Sardegna; nell'area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta; nell'area arancione: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria; nell'area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

Nuove faq per la zona rossa

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Per quanto riguarda gli spostamenti in zona rossa sono consentiti solo gli spostamenti quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità" nonchè il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Sono inoltre vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o in un'altra abitazione privata per motivi che non riguardino di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile (anche nel caso delle zone arancioni) sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni.

Per le seconde abitazioni sarà possibile raggiungerle, anche in un'altra regione (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), ma solo per chi può comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. In questo caso vengono esclusi tutti i titoli di godimento successivi (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo e vi si può recare unicamente lo stesso nucleo.

Si ricorda che in zona rossa serve l'autodichiarazione per dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia.

Per i luoghi di culto è possibile spostarsi per raggiungere quello più vicino a casa. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Sempre in zona rossa le passeggiate sono ammesse così come l'attività motoria all'aperto esclusivamente in prossimità della propria abitazione, con l'obbligo di rispettare un metro di distanza da altre persone. Attività sportiva esclusivamente nel territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. In caso di corsa o bici è possibile anche è possibile arrivare nel territorio di un altro comune «purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza».

Per quanto riguarda i bar ed i ristoranti in zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentito l'asporto; la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano. In questo caso è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

Quanto ai negozi restano aperti solo le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Ammessa anche la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti sia per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree.

Nuove faq zona arancione

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Per gli spostamenti in zona arancione dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, è consentito spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22 per visitare amici o parenti, una sola volta al giorno, con le stesse modalità valide su tutto il territorio nazionale (tranne le zone bianche) per il 3, 4 e 5 aprile in zona rossa. In zona arancione dalle 5 alle 22 non è necessario motivare con l'autodichiarazione gli spostamenti all'interno del proprio comune. Per quelli verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all'interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Ed ancora l'attività sportiva è consentito farla in un altro comune «qualora questa non sia disponibile nel proprio».

Anche in zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentito l'asporto; la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

Nuove faq zona bianca

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In zona bianca i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all'aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l'isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L'obbligo non è previsto per: bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall'obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso: mentre si effettua l'attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. C'è l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. Per questo possono essere utilizzate anche mascherine "di comunità", monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Leggi anche Covid: il decreto in vigore dal 15 marzo


Foto: 123rf.com
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