L'art. 4 del decreto n. 31/2021 parrebbe indicare due differenti criteri per l'individuazione della sede d'esame, quello del tirocinio e quello della residenza. Quale dei due?

Esame avvocati 2021

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Il decreto legge 13 marzo 2021, n. 31 (Esame avvocati 2021: il decreto con le regole), ha introdotto la possibilità che la prova orale si svolga con sottocommissioni collegate da remoto, richiedendosi la presenza fisica nella sede dell'esame del solo candidato e del segretario della commissione (art. 4, comma 2).

I criteri per l'individuazione della sede d'esame

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La corretta individuazione della sede dell'esame appare allo stato quantomeno opinabile: sulla base dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto, le prove orali si dovrebbero svolgere con la presenza fisica del candidato e del segretario "presso la sede di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (e perciò là dove il candidato ha svolto il maggior periodo del proprio tirocinio professionale); il comma 3 del medesimo articolo tuttavia specifica che esse possono avvenire "presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati" e che "La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione", così facendo intendere che saranno le sottocommissioni a poter decidere a quale sede assegnare ciascun candidato, scegliendola sulla base della residenza di quest'ultimo e non del luogo dove ha svolto il proprio tirocinio.

La possibilità che i due luoghi (quello dove si è svolta la maggior parte del tirocinio, e quello di residenza del candidato) non coincidano è tutt'altro che remota: basti pensare, ad esempio, ad un candidato che abbia svolto la propria pratica nel distretto di Milano e, una volta terminata, si sia trasferito o abbia fatto rientro a Napoli.

Una formulazione normativa da emendare?

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L'apparente discrasia, che di fatto porta ad individuare almeno due luoghi differenti tra loro quale possibile sede d'esame, sembrerebbe essere il frutto dell'infelice aggiunta, nel comma 2 dell'art. 4, dell'inciso "di cui all'articolo 45, comma 3, etc." dopo il sintagma "presso la sede di esame".

E' auspicabile che l'anomalia venga soppressa in sede di conversione in legge del decreto in questione, eliminando del tutto tale infelice inciso, anche perché la soluzione intesa a far coincidere il luogo fisico dell'esame con quello di residenza del candidato appariva ed appare come la più ragionevole.

Perché dare preminente rilevanza alla residenza del candidato

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La sottocommissione esaminatrice, a differenza del candidato, può utilizzare il collegamento da remoto, così che per essa diviene di fatto indifferente ove sia geograficamente collocato il luogo in cui il candidato è fisicamente presente. Al contrario, per il candidato, di cui si richiede la presenza fisica, quella collocazione geografica è elemento rilevante, perché è il soggetto che è tenuto a raggiungerla.

Si noti che, per giunta, una univoca individuazione, come sede di svolgimento fisico dell'esame, del luogo più vicino possibile alla residenza del candidato, appare coincidente con l'interesse generale. Minore sarà la distanza che separa la sede dell'esame dal candidato, minore sarà il tragitto che quest'ultimo dovrà percorrere: ed il contenimento d'ogni trasferta, stante la contingente situazione d'emergenza epidemiologica - che sconsiglia, quando addirittura non vieta, viaggi e trasferimenti - appare come un obiettivo sicuramente da perseguire.


Mario Claudio Capponi

avvocato in Milano

www.capponilegalstudio.it

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Foto: 123rf.com
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