- Decreto Sostegni: le novità fiscali
- Nuova rottamazione per partite IVA
- Rottamazione-ter e saldo e stralcio: nuova proroga
Decreto Sostegni: le novità fiscali
[Torna su]
Nella tarda serata del 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Premier Mario Draghi, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato il tanto atteso "Decreto Sostegni", nome con cui è stato ribattezzato il decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Leggi anche Decreto sostegni: tutte le misure
Con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, il decreto è intervenuto al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e per contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L'obiettivo, si legge nel comunicato stampa del Governo, è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.
Diverse le misure previste a sostegno delle imprese e dell'economia, tra cui il chiacchierato "condono fiscale" che prevede l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, solo per coloro che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019 redditi imponibili fino a 30mila euro.
Per approfondimenti Condono fiscale: come funziona
Nuova rottamazione per partite IVA
[Torna su]
All'interno del decreto, inoltre, ha trovato spazio anche una nuova "rottamazione" dedicata espressamente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nonostante si parli già di "rottamazione quater", si tratta di una misura non a maglie larghe come in precedenza, ma che interessa i soli soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.
Tale riduzione dovrà emergere dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.
Questi soggetti potranno definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.
Come funziona la nuova rottamazione
La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni IVA dall'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, comunicazioni che l'Agenzia delle entrate, per il periodo d'imposta 2017 ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non inviato, per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del decreto-legge Rilancio, e per il periodo d'imposta 2018 deve elaborare entro il 31 dicembre 2021.
Sarà l'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini suddetti a individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi e compensi, e ad inviare agli stessi (via PEC o raccomandata a/r) la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare (via PEC o raccomandata a/r).
In caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La definizione si perfezionerà con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produrrà effetti, con conseguente applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
Rottamazione-ter e saldo e stralcio: nuova proroga
[Torna su]
Novità anche per la c.d. "rottamazione ter" e per il c.d. "saldo e stralcio" in quanto nel Decreto Sostegni è contenuta l'ulteriore proroga, già anticipata da un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che posticipa la scadenza per tali adempimenti precedentemente fissata al 1° marzo 2021. Ciò in quanto viene altresì differita dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge
Leggi anche Rottamazione-ter e saldo e stralcio: proroga del termine
Con una modifica all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), si prevede che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:
- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
A tali versamenti si applicano le disposizioni (dettate per la "rottamazione-ter" dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di "saldo e stralcio", dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018) ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.
• Foto: 123rf.com