Periodi riscattati col sistema contributivo, i chiarimenti
Per il riscatto agevolato della laurea in caso di periodi soggetti al regime contributivo l'onere va ricalcolato. Così il contribuente ha la facoltà di decidere se utilizzare anche la totalizzazione. I chiarimenti arrivano dall'Inps con una nuova circolare di istruzioni sul calcolo degli oneri di riscatto dei periodi di studio, n. 54 del 6 aprile 2021 (in allegato).
Con un'altra circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 erano state emanate disposizioni in tema di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collochino nel sistema contributivo della pensione. Stabilite inoltre le modalità da utilizzare per determinare l'onere di riscatto nei casi in cui, per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi, dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, ma, per effetto dell'esercizio della facolta? di opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, trova applicazione il criterio di calcolo a percentuale.
Il documento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi.
Il riscatto del corso universitario
La circolare n. 106/2019 ricorda che la modalità di calcolo dell'onere con il criterio a percentuale "agevolato" va applicata solo al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto delle modifiche disposte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Quindi se il corso di studi si colloca temporalmente da un lato in periodi con il sistema retributivo e dall'altro con il sistema contributivo, l'onere di riscatto si quantifica così:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall'interessato tra B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda oppure B.2) livello minimo imponibile annuo che va moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per effetto della facoltà di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, tutto l'onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità sopracitate, come scelte dall'interessato.
Scarica pdf circolare Inps n. 54/2021• Foto: 123rf.com