Dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 68/2018 (direttiva UE 2016/97), alcune informazioni dell'IVASS sulle problematiche dell'iter di attuazione e brevi note sulle tematiche stragiudiziali in materia

Il D.lgs. n. 68/2018

[Torna su]

Dopo tre anni dall'entrata in vigore del D.lgs n. 68/2018 circa l'istituzione dell'Arbitro assicurativo (AAS) è stata aperta, di recente, la consultazione del relativo Decreto interministeriale con le principali associazioni di mercato e dei consumatori. La sua definizione consentirà all'IVASS di mettere in pubblica consultazione il proprio regolamento attuativo cui seguirà la designazione e la nomina del Collegio Arbitrale. Il nuovo organismo andrà ad affiancarsi all'ABF della Banca d'Italia e all'ACF della Consob per ampliare il sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie. Vengono illustrate le caratteristiche dell'AAS dal segretario generale dell'IVASS in un recente webinar. La strada è sempre lunga e lenta.

L'Arbitro Assicurativo (AAS)

[Torna su]

Nell'ambito dei criteri dettati dalla direttiva 2013/11 sui sistemi ADR "Alternative Dispute Resolution" (risoluzione alternativa delle controversie), recepiti nel Codice del consumo, l'Arbitro assicurativo si prefigge di dirimere in modo rapido ed economico i c.d. "small claim" (piccoli reclami). L'auspicio è di produrre un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario, con decisioni che genereranno una sorta "giurisprudenza" dell'Arbitro assicurativo in tema, ad esempio, di corretta lettura delle clausole contrattuali e di conformità dei comportamenti.

Le caratteristiche dell'Arbitro assicurativo

[Torna su]

Diversamente da quanto previsto per l'ABF e l'ACF, ai quali si aderisce su richiesta, l'adesione all'Arbitro Assicurativo, considerato l'elevato numero degli operatori del mercato, avverrà in modo automatico con l'iscrizione all'Albo delle Imprese, al Registro Unico degli Intermediari o ai relativi elenchi, senza esigenza di ulteriori comunicazioni all'IVASS. All'AAS aderiranno pertanto le imprese e gli intermediari italiani ed esteri operanti in Italia. Solo le imprese e gli intermediari UE che operano in Italia in libera prestazione di servizio, cioè senza uno stabilimento, potranno chiedere di essere esclusi se comunicano di aderire ad un altro sistema ADR del Paese di origine.
Il ricorso all'AAS potrà essere presentato dal contraente, dall'assicurato o dal danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la compagnia (quest'ultimo caso, al momento, riconosciuto nelle assicurazioni obbligatorie sulla RCA).
Le controversie saranno sottoposte alla cognizione di uno o più collegi, ognuno costituito da 5 membri effettivi, più i supplenti, scelti tra soggetti con elevata professionalità, competenza, integrità e indipendenza (compresi i membri rappresentativi dei consumatori e di quelli espressione del mercato).
Come per gli altri Arbitri (ABF e ACF), anche l'AAS offrirà al consumatore un sistema di tutela agile e diretto, attivabile dal cliente senza la necessaria assistenza di un avvocato o procuratore e con costi minimi, tramite dedicato sistema informatico ed un sito internet. L'intero processo del ricorso all'Arbitro sarà digitalizzato, ma prima di rivolgersi all'Arbitro assicurativo è necessario che tra le parti sia stato esperito un tentativo di soluzione della controversia attraverso la presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario.
Il ricorso all'AAS potrà essere inoltrato in caso di omesso o insoddisfacente riscontro al reclamo, ma sempre entro 12 mesi dalla presentazione dello stesso, trascorsi i quali si presume che il reclamante abbia perso interesse ad agire nei confronti dell'impresa. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un nuovo reclamo con conseguente "riapertura" dei termini per il ricorso all'AAS.
I tempi del procedimento sono previsti in 90 gg dalla presentazione del ricorso per formare il fascicolo mediante lo scambio degli atti istruttori ed ulteriori 90 gg per la decisione - prorogabili di altri 90 in caso di controversie particolarmente complesse. Il procedimento si concluderà con una decisione, non munita di efficacia vincolante per cui il soggetto soccombente non è obbligato a dare seguito alla decisione dell'Arbitro. Tuttavia, come già previsto per le decisioni degli altri collegi arbitrali, dell'inadempimento alla decisione dell'AAS verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Arbitro e dell'operatore (cd. effetto conformativo), quale sanzione reputazionale.

I limiti di competenza e valore dell'AAS

[Torna su]

Le controversie per le quali è possibile rivolgersi all'arbitro potranno riguardare l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti, nonché l'inosservanza delle regole di comportamento attinenti alla distribuzione del prodotto assicurativo, purché il contratto sia stato concluso.
Per la tipologia di controversie di competenza dell'AAS sarà determinante la natura documentale del procedimento poiché, come è noto, gli arbitri non possono condurre accertamenti istruttori autonomi e devono dunque basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti nel corso dell'istruttoria. Ne consegue, pertanto, l'ammissibilità dinanzi all'AAS delle sole controversie in cui per l'accertamento del fatto ("an") o la quantificazione della prestazione o del danno ("quantum") non sia necessario effettuare attività istruttoria mediante perizie tecniche d'ufficio, assunzione di testimonianze o audizione degli interessati.
Per quanto concerne il valore della controversia, è prevista la possibilità per l'Arbitro di decidere secondo equità, nei casi in cui il petitum rientri negli importi previsti dall'articolo 113, comma 2, del codice di procedura civile (al pari del giudice di pace nelle cause il cui valore non ecceda euro 1.100, che verrà elevato a euro 2.500 dal 31 ottobre 2025) o laddove le parti ne facciano concorde richiesta.

Collaborazioni tra gli organismi arbitrali

[Torna su]

Nelle controversie che possono riguardare i più diffusi contratti della "bancassicurazione" ove sussistono diversi ambiti di confine tra le competenze dell'AAS e quelle degli altri arbitri ABF/ACF, come "ultimo arrivato" l'Arbitro assicurativo deve farsi carico di offrire un impianto normativo chiaro e semplice con riguardo agli strumenti esperibili per la soluzione delle controversie, evitando sovrapposizioni o lacune nelle attribuzioni.
Possibili interconnessioni tra l'Arbitro assicurativo e l'ABF si ravvisano in particolare modo nelle c.d. polizze "PPI" (Payment Protection Insurance), ossia per quei contratti di assicurazione offerti in abbinamento a finanziamenti (i.e., mutui, crediti al consumo, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o pensione), a garanzia della restituzione delle somme erogate.
Altre tipologie di controversie potrebbero incorrere in "sconfinamenti di competenza" ABF/AAS come ad esempio, il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento (principale) e il contratto di assicurazione (accessorio); le competenza dell'ABF sulle questioni riguardanti il servizio bancario (i.e. contestazione sul TAEG del prestito al consumo in conseguenza della mancata inclusione del costo assicurativo, tenuto conto che i costi delle polizze qualificate come obbligatorie devono essere inclusi nel calcolo del TAEG); mentre l'AAS potrebbe essere competente per le controversie relative alla fase genetica del contratto assicurativo o alla sua interpretazione e esecuzione.
Un'area di contiguità tra l'Arbitro Assicurativo e l'ACF riguarda invece la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, i cd. IBIPs, che possono essere collocati da banche, Poste Italiane o anche intermediari assicurativi "tradizionali" (agenti assicurativi, brokers).
Un "puzzle" di competenze che richiederà la definizione di Protocolli di collaborazione ed un dialogo stretto tra i tre Arbitri, per garantire un costante scambio di informazioni e per assicurare la conoscenza delle rispettive decisioni, il confronto e la ricerca di coerenza negli orientamenti.
Stante la conflittualità, inoltre, in alcuni rami del settore assicurativo e del contenzioso esistente (nell'RCA, a fine 2019, sono pendenti 221.453 cause civili e penali) e pur considerando che l'Arbitro non potrà essere adito per controversie di rilevante importo, l'IVASS stima che dal solo settore RCA potrebbero venire non meno di 5.000 ricorsi l'anno.

Considerazioni

[Torna su]

Nei sistemi di "risoluzione alternativa delle controversie" avremmo, quindi, tre Arbitri: l'ABF (arbitro bancario finanziario), l'ACF (arbitro per le controversie finanziarie) e l'AAS (arbitro assicurativo) con competenze in parte definite e in altri casi sfumate, tanto da poter creare confusione e difficoltà d'utilizzo agli utenti. Da aggiungere che, oltre ai sistemi ADR, nel ns. ordinamento sono previste altre modalità stragiudiziali, quali la "mediazione" (D.lgs. n. 28/2010) o la "negoziazione assistita" (L.162/2014). Soluzioni queste che rappresentano, anche, condizione di procedibilità per l'azione giudiziale. La prima, per le controversie sui contratti assicurativi e sul risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, mentre la seconda, per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Una riflessione per una riforma organica e semplificata dell'intero impianto sembrerebbe utile per evitare che una possibile facilitazione si trasformi, invece, in un possibile "ginepraio". L'auspicio, ad esempio, di un unico Arbitro che accorpi la risoluzione delle "controversie bancarie, finanziarie e assicurative" e che magari smisti, al proprio interno, le istanze provenienti dall'utenza, potrebbe evitare problemi di competenza nonché la rivisitazione, in materia assicurativa, della "mediazione" e della "negoziazione assistita", per ridurre la frammentazione degli argomenti del contendere.
Se da una parte, si vorrà procedere con interventi preventivi sul piano dell'educazione assicurativa per le scelte consapevoli e informate del consumatore, semplificare i contratti e chiarire le condizioni contrattuali, immettere prodotti sul mercato per rispondere appieno alle esigenze della clientela; dall'altra, riformare significa, anche, semplificare, rendendo facilmente comprensibili, attuabili ed efficaci gli eventuali strumenti stragiudiziali (se utili).

Assibot

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: