Il caso della lavoratrice in smart working di Treviso, indennizza dall'Inail, spinge ad analizzare la normativa e i provvedimenti di settore in materia

Indennizzo Inail per la lavoratrice in smart working che cade in casa

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Durante il periodo dell'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione del Covid 19 si è fatto un gran parlare di smart working. Il lavoro agile, svolto in casa, non presenta apparentemente alcun pericolo o rischio. Si sta davanti alla scrivania con il computer accesso tutto il giorno, nel comfort della propria abitazione o di un alro luogo tranquillo e si lavora. Lo stress non manca, certo, ma da qui a pensare di potersi fare del male ce ne passa. In realtà le cose non stanno proprio così. Lo dimostra il fatto che di recente una lavoratrice di Treviso, mentre stava svolgendo una telefonata di lavoro, perché impiegata in modalità smart working sia caduta in casa, scivolando da un gradino e procurandosi lesioni muscolari e ossee che l'hanno costretta a recarsi in Ospedale.

Da qui l'inoltro della documentazione medica all'Inail al fine di ottenere l'indennizzo contemplato per gli infortuni sul lavoro. Inizialmente la donna si vede opporre un bel rigetto alle sue richieste, poi però grazie all'aiuto di un patronato l'Inail torna sui suoi passi e dopo aver qualificato il sinistro verificatosi in casa come infortunio sul lavoro, riconosce alla lavoratrice un indennizzo, prendendo in considerazione ovviamente i postumi permanenti riportati dalla donna a causa della caduta.

Un importante precedente che trova conferma anche nella legge e in importante documenti Inail. Vediamo di cosa si tratta.

Inail: comunicazione e denuncia infortuni per lavoratori agili

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Un recente provvedimento degno di rilievo per la questione è il comunicato dell'Inail datato 2 febbraio 2021 (sotto allegato) con cui l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro rende noto che dal 3 febbraio sono disponibili i servizi online necessari per la comunicazione e la denuncia di infortunio anche per le seguenti categorie di lavoratori:

Tutela contro gli infortuni in itinere anche per i lavoratori agili

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Appurato che anche lo smart working può essere fonte di infortunio per il dipendente, occorre ricordare che la legge si spinge ancora più avanti. In materia di infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento di prestazioni lavorative svolte in modalità di lavoro agile infatti, la legge n. 81 del 2017 dedica la propria disciplina alle "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" prevedendo la copertura assicurativa ai lavoratori in smart working anche in caso di infortunio in itinere.

Il titolo II, dedicato interamente al lavoro agile prevede infatti all'art. 23 comma 3 che: " Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza."

Il lavoratore che non ha sufficiente spazio in casa infatti può decidere di recarsi in biblioteca per lavorare. L'importante è che dichiari il luogo prescelto, in caso contrario infatti l'indennità potrebbe non essergli riconosciuta.

Quando l'infortunio sul lavoro è indennizzabile

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Alla luce di quanto detto occorre però precisare che un infortunio sul lavoro è indennizzabile dall'Inail in presenza dei seguenti requisiti:

  • prima di tutto si deve trattare di un evento traumatico che colpisce il lavoratore;
  • in secondo luogo l'evento traumatico deve essere originato da una causa violenta;
  • in terzo luogo occorre necessariamente un nesso di causa, ossia un collegamento tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa. Attenzione però, il collegamento tra lavoro e sinistro non deve essere stretto, ossia verificarsi necessariamente durante lo svolgimento dell'attivirà lavorativa. E' sufficiente infatti, ai fini dell'indennizzo, che l'infortunio si verifichi in occasione dello stesso;
  • da ultimo i danni fisici riportati in conseguenza dell'infortunio devono comportare un'inabilità lavorativa per un periodo superiore a tre giorni.

Il caso della lavoratrice di Treviso, conclusosi con il riconoscimento di un indennizzo in suo favore, è espressone di un mondo del lavoro in evoluzione. Lo smart working, circoscritto e utilizzato in tempi di pandemia, potrebbe infatti diventare la realtà di molte aziende. La decisione dell'Inail rappresenta quindi un punto importante nell'evoluzione della materia.

Infortunio non indennizzabile dall'Inail

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Non sempre quindi l'indennizzo Inail è assicurato al lavoratore in smart working. L'ente infatti rifiuta il riconoscimento dell'indennizzo quando il dipendente negligente ha contribuito con la sua condotta poco diligente e contraria al buon senso, a cagionare l'evento.

L'indennizzo deve considerarsi escluso anche quando il lavoratore volontariamente si pone in una situazione di pericolo definito infatti "rischio elettivo". Regola che vale ovviamente anche quando la prestazione lavorativa viene svolta all'interno delle proprie mura domestiche.

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Smart working: infortunio in itinere anche per il lavoratore agile

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Foto: 123rf.com
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