- Rivalutazione indennizzi danno biologico
- Rivalutazione decorrente dal primo luglio 2020
- Ambito di applicazione della rivalutazione
Rivalutazione indennizzi danno biologico
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Con la circolare n. 14 del 19 maggio 2021 (sotto allegata) l'INAIL tratta l'argomento degli importi degli indennizzi del danno biologico e della rivalutazione annuale con decorrenza dal 1° luglio 2020. Questo perché la legge di stabilità del 2016 ha "introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall'Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale."
In particolare il legislatore ha disposto che, dal primo luglio di ogni anno, a partire dal 2016, gli importi che l'Inail riconosce ai lavoratori a titolo d'indennizzo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono rivalutati con decreto del Ministero del Lavoro su proposta del presidente Inail, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente. Percentuale di adeguamento che non può mai essere inferiore allo zero.
Rivalutazione decorrente dal primo luglio 2020
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Per il 2020 l'ISTAT ha registrato una variazione del suddetto indice in relazione agli anni 2018 e 2019 nella misura dello 0,5%.
Con decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2021 n. 60 (sotto allegato) gli importi del danno biologico sono stati rivalutati nella suddetta misura dello 0,5% con decorrenza dal primo luglio 2020.
Ambito di applicazione della rivalutazione
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La rivalutazione, precisa la circolare, si riferisce ai ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020.
Per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2020, l'incremento riguarda la quota che ristora il danno biologico, che si somma all'incremento della rivalutazione del 2019. Importi che verranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.
Per quanto riguarda invece gli indennizzi in capitale, l'incremento provocato dalla rivalutazione, si applica agli importi erogati dopo i provvedimenti emanati a partire dal 1° luglio 2020. Il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con riconoscimento dell'acconto prima del primo luglio 2020, la rivalutazione si applica sull'importo dovuto dopo l'accertamento definitivo dei postumi.
In caso poi di aggravamenti o revisioni la rivalutazione si applica ai maggiori importi liquidati dal primo luglio 2021.
Dette liquidazioni avverranno d'ufficio e previo invio di un provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
Leggi anche Danno biologico: al via la rivalutazione automatica degli indennizzi Inail
Scarica pdf Circolare INAIL n. 14 del 18 maggio 2021Scarica pdf Allegato 1- circolare INAIL
• Foto: inail