Il D.L. 65/2021 ha dato il via libera ai corsi di formazione in presenza, in zona gialla e bianca. Entro ottobre gli amministratori condominiali dovranno provvedere a formazione e aggiornamento

Corsi di formazione: dal 1° luglio si torna in presenza in zona gialla

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Ripartono i corsi di formazione in presenza. Il via libera da parte del Governo Draghi avvenuto con il Decreto Legge n. 65/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio che ha introdotto nuove misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Nel dettaglio, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo ha previsto rilevanti, ancorché graduali, modifiche nelle "zone gialle". L'art. 10, rubricato "Corsi di formazione" ha previsto che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, potranno svolgersi i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.


La formazione, dunque, potrà ripartire solo nel rispetto degli appositi protocolli che verranno predisposti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio e a garantire la tutela della salute dei partecipanti. Si tratta di novità che avranno effetto anche nei confronti della formazione periodica per diverse figure professionali per le quali la stessa è obbligatoriamente previsto.

Formazione amministratori di condominio

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Potranno dunque ripartire in presenza dal prossimo 1° luglio, tra gli altri, anche i corsi di formazione per amministratori condominiali, sia quelli di aggiornamento che quelli iniziali. Come noto, per ogni categoria professionale vige un diritto-dovere di aggiornamento professionale e non sono da meno gli amministratori di condominio il cui obbligo di formazione iniziale e aggiornamento periodico è previsto direttamente dall'art. 71-bis disp. att. del codice civile. In seguito è stato poi approvato il D.M. 140/2014 che ha regolamentato gli aspetti applicativi della formazione.

Si prevede che il corso di formazione iniziale duri almeno 72 ore e si articoli, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche. Invece, gli obblighi formativi di aggiornamento hanno cadenza annuale e una durata di almeno 15 ore.

Nonostante parli di "cadenza annuale", il D.M. del 2014 non ha tuttavia indicato il momento di decorrenza iniziale del periodo annuale di aggiornamento. Un orientamento diffuso, avvalorato anche da parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Padova 24 marzo 2017 n. 818), ritiene che, non parlandosi di anno solare, l'obbligo di frequentazione dei corsi decorre dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e così di seguito per gli anni successivi.

Amministratori condominiali: potranno ripartire i corsi in presenza

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In relazione a quest'ultimo periodo, dunque, l'anno di formazione decorre dal 9 ottobre 2020 all'8 ottobre 2021, data in cui andrebbe a scadere il termine annuale di aggiornamento periodico.

Per quanto riguarda lo scorso anno, le attività di aggiornamento si sono svolte per lo più a distanza, sfruttando la previsione contenuta nel D.M. 140/2014 (art. 5, comma 5) del medesimo D.M. n. 140/2014, secondo cui "Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica". Tuttavia, fa espressa eccezione l'esame finale che il decreto richieda si svolga in presenza, nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Con la nuova disposizione introdotta dal Decreto Legge "Riaperture" n. 65/2021, dunque, da luglio e fino a ottobre, nelle zone gialle e a maggior ragione in quelle "bianche", sarà possibile per le associazioni e gli enti di formazione riprendere le proprie attività anche in presenza, affinché sia possibile svolgere i corsi la cui frequenza è richiesta agli amministratori per assumere gli incarichi e mantenere quelli già in essere.


Foto: 123rf.com
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