- In arrivo il rito unico per la famiglia
- Rito unico: come funziona?
- Domanda di divorzio nel processo di separazione
- Curatore del minore e ausiliari del giudice
In arrivo il rito unico per la famiglia
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Il maxiemendamento al disegno di legge delega sul processo civile (AS 1662) predisposto dal Governo, pronto ad approdare in Commissione al Senato, punta a una revisione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, con l'introduzione di un rito unico che mira alla riduzione dei tempi processuali, dando ampio spazio a mediazione familiare e negoziazione assistita.
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Sono questi gli obiettivi che, in linea con il PNRR, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia intende perseguire con la riforma del processo (civile e penale). La Guardasigilli ha ribadito in più occasioni che le leggi di delegazioni dovrebbero essere approvate entro, anche al fine di rispettare gli impegni con l'Europa volti alla riduzione delle tempistiche dei processi, campo sul quale si è giocato il riconoscimento dei fondi del Recovery Plan.
E proprio sull'importanza del fattore "tempo" si è soffermata in questi giorni la Guardasigilli, la quale ha chiarito che le leggi di delegazione per le riforme del processo civile e del processo penale dovranno essere approvate entro l'autunno per rispettare gli impegni presi con l'Europa e a cui sono legati i fondi del Recovery Fund.
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Il nuovo rito unico di cui parlano gli emendamenti contenuti in una bozza trapelata recentemente si propone come un procedimento snello che riconosce al giudice diversi poteri anche a tutela delle parti più deboli.
Rito unico: come funziona?
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Nonostante oggi i procedimenti in materia di crisi familiare siano frammentati in procedure che si svolgono innanzi a diversi organi, l'Esecutivo mira a predisporre un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" all'interno del Titolo V del secondo libro del codice di rito.
Si tratta di un rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie affidato alla competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, a cui farà seguito l'abrogazione, il riordino, il coordinamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni vigenti.
L'unificazione dei riti appare una misura idonea per raggiungere importanti obiettivi, ad esempio quello di garantire trattamenti omogenei per situazioni analoghe e tutele e orientamenti uniformi. La competenza viene affidata al Tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore. Per quanto riguarda la competenza territoriale, il criterio prevalente sarà quello della residenza abituale del minore.
Ricorso e mezzi di prova
Nello schema delineato dagli emendamenti governativi, l'introduzione del giudizio avverrebbe con ricorso, redatto in modo sintetico, che tra l'altro conterrà, a pena di decadenza e per le sole domande aventi ad oggetti diritti disponibili, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi.
Nelle ipotesi di domande di natura economica (ad esempio mantenimento o alimenti), dovrà anche essere depositata copia delle denunce dei redditi e la documentazione attestante disponibilità mobiliari immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni.
Saranno previste sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero in caso di deposito di documentazione inesatta o incompleta. Anche il convenuto dovrà proporre nella comparsa di costituzione (redatta in modo sintetico), a pena di decadenza e per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti.
Conciliazione e mediazione familiare
Il nuovo rito punta al superamento del procedimento strutturato in due fasi (presidenziale e istruttoria). All'esito del del deposito del ricorso sarà fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti, con possibilità per il giudice relatore di assumere "inaudita altera parte" provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori in presenza di pregiudizio imminente e irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma modifica o revoca del provvedimento.
Alla prima udienza sarà necessaria la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione disponendo sanzioni in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo. Il verbale di conciliazione costituirà titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
Si prevede la possibilità per il giudice giudice relatore anche di invitare le parti a esprimere un tentativo di mediazione familiare, salvo i casi in cui siano allegate violenze di genere o domestiche. Presso ciascun Tribunale sarà previsto un elenco di mediatori familiari iscritti presso le associazioni di settore, con possibilità per per le parti di scegliere il mediatore tra quelli scritti in tale elenco
Prima udienza e fase decisoria
Alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, ove la causa sia matura per la decisione il giudice inviterà le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande
Invece, qualora il processo debba continuare, il giudice, nel contradditorio tra le parti, potrà adottare anche d'ufficio i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori. Ancora, sarà possibile per il giudice (anche relatore) disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori e delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria.
I provvedimenti temporanei e urgenti dovranno contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio e potranno essere modificati o revocati dal giudice nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo.
Quanto alla fase decisoria, esaurita l'istruzione, il giudice fissa davanti a se l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali. All'udienza, la causa verrà posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio. La sentenza verrebbe depositata nel termine di sessanta giorni.
L'attenzione nei confronti di minori, vittime di violenza e di genere, si riscontra anche nella previsione della possibilità che siano assicurate adeguate misure di salvaguardia e protezione, necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, abbreviazioni dei termini processuali e specifiche disposizioni processuali per evitare la vittimizzazione secondaria
Domanda di divorzio nel processo di separazione
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Novità anche per quanta i provvedimenti di scioglimento del matrimonio. Nel giudizio di separazione, infatti, tanto il ricorrente quanto il convenuto avranno facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quest'ultima sarà procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunziato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della L. n. 898/70. Ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto tali domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale. Dovrà essere assicurata in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza con specificazione della decorrenza dei relativi effetti.
Curatore del minore e ausiliari del giudice
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Anche d'ufficio, sarà possibile nominare il curatore speciale del minore. Sempre con riferimento ai minori, si prevede di riordinare le disposizione in materia di ascolto, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento.
Per la consulenza tecnica psicologica si punta alla predisposizione di un'autonoma regolamentazione, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative a specifiche competenze.
Si prevede, inoltre, la facoltà del giudice, acquisito l'accordo tra le parti, di nominare un professionista quale suo ausiliario, ex art. 68 c.p.c., scelto tra quelli iscritti all'albo dei CTU (o anche al di fuori), in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze e in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio ai minori e per la ripresa o miglioramento delle relazioni genitori figli.
Sempre nell'ambito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, si prevede l'adozione di puntuali disposizioni per l'intervento dei servizi socio assistenziali in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione e accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio assistenziale.
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