Scompare dal Decreto Sostegni bis la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto, ma dal primo luglio chi chiede la Cig non può licenziare

Dal 1° luglio chi chiede la Cig non può licenziare

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Nel testo del decreto sostegni bis pubblicato in Gazzetta il 25 maggio 2021 l'art. 40, dedicato alle disposizioni in materia di trattamenti d'integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale, contiene anche la disciplina sui licenziamenti che, ricordiamo, è in vigore dal febbraio 2020.

I soggetti interessati dalla norma sono quei datori di lavoro privati che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, a partire dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda d'integrazione salariale.

Cosa prevede il Decreto sostegni bis

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Ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 questi "datori di lavoro privati che presentano domanda d'integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del dlgs n. 148/2015 non possono avviare le procedure di mobilità di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento d'integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto."

Costoro non possono neanche, nello stesso periodo, senza che rilevi il numero dei lavoratori, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Restano inoltre sospese le procedure di licenziamento in corso.

Leggi Decreto sostegni bis: tutte le misure

Chi può licenziare?

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Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 40, i limiti suddetti non valgono invece quando:

  • i licenziamenti sono legittimati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
  • il recesso del datore deriva dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
  • se nel corso della liquidazione non si configura la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, d'incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • i licenziamenti sono intimati in caso di fallimento, quando non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne viene disposta la cessazione; se però l'esercizio provvisorio viene disposto per uno specifico ramo dell'azienda, allora sono esclusi dal divieto i licenziamenti che riguardano i settori non compresi nello stesso.


Foto: 123rf.com
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