- Depositati sei quesiti referendari sulla Giustizia
- Responsabilità civile dei magistrati
- Separazione delle carriere dei magistrati
- Custodia cautelare
- Abrogazione della legge Severino
- Abolizione raccolta firme lista magistrati
- Voto membri non togati Consigli Giudiziari
Depositati sei quesiti referendari sulla Giustizia
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Depositati in Cassazione dalla Lega e dai Radicali sei quesiti referendari sulla giustizia. Le firme verranno raccolte a partire dal 2 luglio 2021. Un modo per far partecipare gli italiani alla Riforma della Giustizia in atto in Parlamento. Nessuna volontà di scontro con la Cartabia, solo il desiderio di far partecipare i cittadini su questioni importanti per il paese. I temi principali sui quali intervengono i quesiti riguardano la separazione delle carriere dei magistrati, l'abolizione della legge Severino e il rafforzamento della responsabilità civile dei magistrati. Temi importanti e complessi. La formulazione dei quesiti al momento non è molto chiara né sufficientemente sintetica da prestarsi al voto referendario.
Detto questo, riportiamo i testi provvisori dei sei quesiti referendari, in attesa di quelli definitivi che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Responsabilità civile dei magistrati
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Questo quesito si chiede se si vuole disporre l'abrogazione della legge n. 117/1988, che disciplina il "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" - "limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole "non può essere chiamato in causa ma"; art. 13, rubrica, limitatamente alle parole "per fatti costituenti reato"; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole "in sede di rivalsa"; comma 5, limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8."
Con l'abrogazione si consente al cittadino di agire direttamente contro il magistrato per il risarcimento dei danni, senza coperture da parte dello Stato.
Separazione delle carriere dei magistrati
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Decisamente più complesso il secondo quesito, con cui si chiede se si vuole procedere alla abrogazione di tutta una serie di disposizioni sparse in vari testi di legge sul tema della separazione delle carriere dei magistrati, ovvero:
- R.d. n. 12/1941 che ha approvato l'"Ordinamento giudiziario" nel testo allegato allo stesso e vigente, limitatamente alle seguenti parti: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della la magistratura";
- Legge n. 1/1963 contenente le "Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni" nel testo vigente, limitatamente alle seguenti parti: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre";
- Dlgs n. 26/2006 con cui è stata disposta l' "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150" nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa";
- Dlgs. n.160/2006 "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150" nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:
- art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti";
- art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti"; art. 13 comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, neĀ“ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima";
- art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.";
- art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche";
- art. 13 comma 6:"6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa";
- D.l. n. 193/2009 convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24 che si occupa degli "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".
Con l'abrogazione una volta intrapresa una delle due carriere, giudicante o requirente, il magistrato non potrebbe più optare per l'altra.
Custodia cautelare
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Con questo quesito si chiede se si vuole abrogare il DPR n. 447/1988 con cui è stato approvato il codice di procedura penale, come successivamente modificato e integrato, limitatamente all'art. 247 c.p.p comma 1 lettera c) in relazione alle seguenti parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni."
Il quesito, se approvato, andrebbe a limitare il carcere preventivo per i reati più gravi, per evitare che la custodia cautelare, come spesso accade, diventi una vera e propria anticipazione della pena.
Abrogazione della legge Severino
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Si domanda con questo quesito se si vuole procedere all'abrogazione del Dlgs n. 235/2012 contenente il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Se la legge venisse abrogata si darebbe facoltà ai giudici di decidere in quali casi è necessario applicare anche l'interdizione dai pubblici uffici.
Abolizione raccolta firme lista magistrati
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Si chiede con questo quesito se si vuole disporre l'abrogazione della legge n. 195/1958, che contiene "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura", nel testo aggiornato e modificato, e in particolare all'articolo 25, comma 3 limitatamente a "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta."
Si vuole fare in modo che i magistrati possano presentare la propria candidatura al Csm liberamente, senza aderire ad una corrente.
Voto membri non togati Consigli Giudiziari
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Con quest'ultimo quesito si chiede se si vuole procedere alla abrogazione dell'art. 16 dedicato alla "Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze" del Dlgs n. 25/2006 sulla "Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 25 luglio 2005 n. 150.
Avvocati e professori universitari, in caso di abrogazione, potrebbero nei Csm distrettuali, esprimere il loro voto sulla valutazione dei magistrati.
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