- Novità Iva e-commerce UE dal 1° luglio 2021
- Cosa sono le vendite transafrontaliere a distanza
- Soglia per le vendite a distanza per le micro-imprese
- Deroga al principio della tassazione all'origine
- One stop shop
- Riepilogo delle novità
Novità Iva e-commerce UE dal 1° luglio 2021
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Dal 1° luglio cambiano le regole sulle vendite a distanza tra paesi UE, con nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano questo tipo di vendite nell'Ue, con l'estensione dell'ambito applicativo dello sportello unico OSS (One Stop Shop) e con nuove misure finalizzate a combattere le frodi e ad assicurare alle imprese che operano all'interno della Ue condizioni di parità con le quelle di Paesi terzi.
Il commercio dei beni materiali in particolare cambia volto dal punto di vista fiscale per effetto dell'intervento della Direttiva UE n. 2455/2017 (attuata dal dlgs n. 45/2020 sotto allegato), che introduce importanti modifiche alla precedente Direttiva UE n. 112/2006 con effetto a partire dal primo luglio 2021 e con la pubblicazione del dlgs n. 83/2021 (sotto allegato) nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2021 a completamento del pacchetto Iva previsto per il commercio elettronico. Provvedimento che va a modificare:
- il DPR 633/1072 (Decreto IVA), in cui introduce l'articolo 2-bis "Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche";
- il Decreto Legge n. 331/ 1993, a cui aggiunge il nuovo art. 38-bis sulle vendite a distanza intracomunitarie.
Ora però vediamo cosa cambia soprattutto per quanto riguarda il regime Iva delle vendite transfrontaliere.
Cosa sono le vendite transafrontaliere a distanza
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Il nuovo regime Iva, come abbiamo accennato, si applica alle vendite a distanza intracomunitarie di beni che la Direttiva 2455/2017, apportando modifiche alla precedente Direttiva n. 112/2016 così definisce:
- sono "vendite a distanza intracomunitarie, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.
Attenzione, la vendita a distanza quindi non è solo quella che avviene tramite e-commerce, la sua definizione fa riferimento al fatto che il fornitore provvede alla spedizione e al trasporto dei beni alla destinazione del compratore.
Soglia per le vendite a distanza per le micro-imprese
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Vengono abolite le soglie sulle vendite a distanza, un regime che prevede che, coloro effettuano vendite transfrontaliere sono tenuti a registrarsi per assolvere l'IVA negli altri paesi dell'UE nel momento in cui raggiungono la soglia di volume specifica prevista da quel paese. Soglia che in Germania, ad esempio, è di 100.000 euro, mentre in Italia e Francia di 35.000 euro. In pratica i venditori che d'ora in poi effettueranno transazioni transfrontaliere saranno tenuti ad applicare l'aliquota IVA del paese di destinazione ad eccezione delle micro imprese.
Le micro imprese infatti avranno una nuova soglia uniforme in tutta l'UE. In base a questa regola le imprese che effettuano vendite transfrontaliere per un importo che non supera i 10.000 euro potranno continuare ad applicare l'aliquota IVA del paese membro UE di origine, senza che rilevi il paese di destinazione delle merci e versare quindi l'Iva localmente.
Cambiamento che, come chiarito nel considerando n. 3 della Direttiva UE n. 2455/2017 è stato deciso al fine di ridurre "l'onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento."
Soglia di 10.000 euro stabilito anche le prestazioni di servizi di teleradiodiffusione, telecomunicazioni e Tte fornite a privati consumatori da parte di soggetti fornitori che hanno sede in un paese Ue diverso.
Deroga al principio della tassazione all'origine
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Con il nuovo regime Iva le vendite a distanza ai consumatori finali tra paesi membri dell'Unione europea, comprese quelle concluse via internet (fatta eccezione per le micro imprese) saranno localizzate nel paese di arrivo dei beni in applicazione della tassazione a destinazione. Il tutto in deroga al principio della tassazione all'origine che prevede che le cessioni dei beni materiali siano localizzate nel paese in cui si trovano i beni prima di procedere alla loro spedizione.
In pratica e molto semplicemente se un imprenditore italiano si appoggia per la vendita dei propri prodotti a un sito di e-commerce proprio o di terzi soggetti e riceve un ordine dalla Francia, il luogo della cessione è la Francia. Ne consegue che l'imprenditore è tenuto ad applicare l'Iva del paese di destinazione, ossia la Francia in questo caso, eseguendo di conseguenza anche gli adempimenti Iva collegati all'operazione come la fatturazione, la dichiarazione Iva e il versamento dell'imposta, nel rispetto della legge francese.
One stop shop
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I nuovi adempimenti Iva saranno però semplificati grazie al regime one shop stop, un sistema europeo che consente di assolvere l'Iva in modalità digitale e centralizzata. In questo modo gli obblighi Iva relativi alle vendite a distanza intracomunitarie potranno essere assolte facilmente, evitando ai commercianti che aderiranno al sistema di aprire una posizione Iva in più paesi. L'Iva dovuta negli Stati Ue potrà essere assolta grazie a un portale, senza bisogno d'identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui si effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Sarà sufficiente un unico numero identificativo per operare in tutti gli Stati Ue.
Riepilogo delle novità
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Queste ripilogando, le novità in vigore dal 1° luglio 2021 per quanto riguarda le vendite a distanza tra paesi UE effettuate in favore dei consumatori finali privati, in materia di Iva:
- le cessioni di beni tra Paesi Europei saranno considerate rilevanti nello Stato Europeo di destinazione dei beni, in cui cioè si trova l'acquirente;
- al posto delle soglie attuali previste dai singoli Stati EU sarò prevista una sola soglia annuale di € 10.000 che si riferisce a tutti i Paesi UE e al di sotto della quale le cessioni rileveranno per lo Stato del cedente o fornitore;
- se durante l'anno la micro impresa dovesse però superare la soglia di € 10.000, l'IVA sarà applicata nello Stato di destinazione a partire dalla cessione che ha provocato il superamento della soglia;
- il soggetto cedente potrà evitare d'identificarsi nello Stato UE del soggetto acquirente, ai fini Iva naturalmente, se aderirà al regime semplificato OSS.
Scarica pdf Direttiva UE n. 2455-2017
Scarica pdf DLGS N. 83-2021
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