- La richiesta di sospensione dei procedimenti di allontanamento di minori
- Che cos'è l'alienazione parentale
- Un manifesto in sette punti
La richiesta di sospensione dei procedimenti di allontanamento di minori
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No all'allontanamento di minori per alienazione parentale. Domani a Roma una manifestazione per alle ore 15, in piazza Montecitorio, dal titolo "Sui bambini non si PASsa", promossa da CGIL - Ufficio Politiche di Genere, il Comitato "La PAS non esiste, ma il fatto sussiste" e UIL - Centro di ascolto Mobbing
e Stalking contro tutte le violenze e coordinamento Politiche di Genere. L'obiettivo è chiedere l'immediata sospensione dei procedimenti di allontanamento di minori che si rifanno al censurato costrutto dell'alienazione parentale. Le promotrici presenteranno un manifesto in sette punti per rimettere al centro l'ascolto dei minori. Alla manifestazione aderiscono: Articolo Uno, Casa delle Donne di Roma, Comitato Madri Unite Contro La Violenza Istituzionale, Differenza Donna Onlus, DirRe - Donne in rete contro la violenza, DonnexDiritti Network, Maison Antigone, Padri in Movimento; Rete dei Telefoni Rosa. Sottolineano le promotrici la necessità di «prendere coscienza che siamo in presenza di un fenomeno. Nei tribunali ordinari e minorili, complice il proliferare di esose consulenze tecniche di ufficio che sposano il censurato costrutto dell'alienazione parentale, si dà ormai per assunto che quando un bambino, dopo la separazione, rifiuta la relazione con uno dei due genitori, la responsabilità è sempre dell'altro che ne ha condizionato il sentire.La prassi prevede che un'ordinanza del giudice obblighi il minore ad accettare il genitore che rifiuta, spesso senza indagarne le ragioni, arrivando anche a togliere l'affidamento del minore al genitore "alienante" (tipicamente la madre) per darlo al genitore "alienato" (tipicamente il padre), direttamente o con trasferimento in casa-famiglia. Un metodo che viola il diritto umano di ogni bambino al rispetto e alla tutela del proprio benessere psicofisico, oltre a far precipitare donne e minori in un calvario giudiziario ed economico senza fine, e a fornire uno strumento collaudato alla difesa di comportamenti abusanti o violenti. Non è un caso, infatti, che sempre più spesso a denunce per violenza domestica corrispondano in sede civile denunce per alienazione parentale».
Che cos'è l'alienazione parentale
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L'alienazione parentale, declinata anche in sindrome della madre malevola, madre simbiotica, madre fusionale o conflitto di lealtà, è erede di quella Parental Alienation Syndrome (PAS) inventata dal controverso medico americano Richard Gardner nel 1985. Sopravvissuta al suo teorico, morto suicida, nel corso degli anni la PAS è stata censurata sia dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali sia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, e in Italia a più riprese anche dalla Corte di Cassazione. Nonostante ciò, ha attecchito e continua a essere praticata nei tribunali come modalità di risoluzione degli affidi in cui vi è conflitto.
Vedi anche la nostra guida Alienazione parentale
Un manifesto in sette punti
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Al centro dell'evento è prevista la presentazione di un manifesto con sette punti e richieste ben precise per evitare il ripetersi di tanti casi di cronaca a cui le organizzatrici fanno riferimento.
In primis l'immediata applicazione della Convenzione di Istanbul che è vigente e ha valore costituzionale; ancora la limitazione delle Consulenze Tecniche di Ufficio (CTU), e il dovere del Giudice di valutare l'idoneità genitoriale applicando le norme costituzionali che proteggono i minori dalla violenza, comprendendo adeguatamente il senso degli atteggiamenti protettivi materni; il divieto da parte dei giudici di emettere decreti di sospensione della responsabilità genitoriale o decadenza o allontanamento del minore dal suo ambiente familiare sulla base di costrutti non riconosciuti dalla scienza; l'obbligo per il giudice di garantire sempre un giusto processo senza rifarsi a costrutti ascientifici come l'alienazione parentale che non comportano l'onere della prova; il rispetto da parte del giudice dell'obbligo di ascolto del minore; il divieto assoluto di prelievi forzosi di allontanamento dalla famiglia di un minore, salvo nei casi previsti dall'art. 403 c.c.; e, infine, il divieto di insegnamento nei corsi universitari di costrutti non validati dalla scienza.
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