- Procedimento contro le Poste per pratiche commerciali scorrette
- Per Poste il messaggio non è ingannevole
- Diffusa la mancata consegna delle raccomandate a/r
Procedimento contro le Poste per pratiche commerciali scorrette
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Corretto per il Tar Lazio il provvedimento con cui l'Autorità per la concorrenza e il Mercato ha irrogato a Posate Italiane la sanzione di € 5.000.000,00 euro per mancata consegna delle raccomandate e per il messaggio oscuro relativo al servizio di ritiro digitale. Questa la decisione contenuta nella sentenza n. 7161/2021 (sotto allegata) a conclusione della vicenda che si va a descrivere.
Il procedimento intrapreso dall'Autorità della Concorrenza
Nel novembre 2019 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvia un procedimento istruttorio nei confronti di Poste Italiane "per verificare l'esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo relativamente a due condotte consistenti:
a) nella promozione di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate che non avrebbero trovato riscontro nel servizio effettivamente erogato;
b) nell'aver pubblicizzato il servizio di ritiro digitale delle raccomandate omettendo di indicare nei messaggi l'esistenza di limitazioni per la fruibilità del servizio medesimo."
Poiché la pratica commerciale contestata a Poste Italiane S.p.a è stata diffusa anche a mezzo Internet e riguarda il servizio postale, è stato chiesto anche il parere di Agcom. Il procedimento si conclude con l'impugnato provvedimento n. 28340 dell'8 settembre 2020, con cui si vieta a Poste Italiane la diffusione o continuazione della pratica e le si irroga la sanzione di € 5.000.000,00.
Per Poste il messaggio non è ingannevole
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Poste Italiane ricorre contro l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'annullamento del provvedimento n. 28340 dell'8 settembre 2020 e in subordine per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.
Ricorso con cui Poste Italiane contesta in particolare la riscontrata ingannevolezza del messaggio visto che le comunicazioni pubblicitarie fornivano informazioni veritiere sulle caratteristiche dei servizi offerti e che i limiti alla fruizione del servizio di ritiro digitale erano indicati nella documentazione pubblicitaria di Poste, senza alcuna omissione informativa.
Diffusa la mancata consegna delle raccomandate a/r
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Il Tar del Lazio adito però respinge il ricorso di Poste Italiane perché infondato. Tralasciando le decisioni sulle questioni procedurali e di merito che non rilevano ai fini dell'argomento specifico che si intende trattare, vediamo le ragioni per le quali il Tar ha ritenuto Poste responsabile delle condotte ascritte.
Per il Giudice Amministrativo l'Autorità "ha dimostrato che esisteva ed era particolarmente diffuso il fenomeno del mancato esperimento del tentativo di consegna, fenomeno che era confermato dagli stessi report dei reclami predisposti dal professionista (…) l'Autorità riporta numerose evidenze atte a dimostrare come Poste fosse consapevole della significativa diffusione del fenomeno del mancato esperimento del tentativo di consegna da parte dei postini che lasciano nella cassetta domiciliare avvisi di giacenza senza suonare il campanello."
Per quanto riguarda invece il servizio di ritiro digitale l'Autorità ha rilevato che Poste, nel realizzarlo, ometteva o presentava in modo oscuro "incomprensibilmente ambiguo o intempestivo informazioni rilevanti in merito all'esistenza di limitazioni per la fruizione del servizio." Non solo, i claim diffusi tramite il sito internet di Poste e su Facebook "non contenevano l'indicazione delle limitazioni per la fruizione del servizio, vale a dire che il mittente avesse preventivamente attivato la relativa funzionalità e che si trattasse di un invio originato elettronicamente. Inoltre, nelle Direct Mailing, nei flyer distribuiti dai portalettere presso le abitazioni e negli uffici postali, nonché nelle locandine e nelle Ricevute A5, tali limitazioni erano riportate in note poste in fondo alla pagina o sul retro, con caratteri minuscoli o di piccole dimensioni."
Non rileva, come contestato da Poste, che il servizio fosse gratuito e che comunque il materiale cartaceo integrasse le informazioni rendendole complete e dettagliate. Una comunicazione non corretta è infatti in grado di alterare il convincimento del consumatore sulla convenienza dell'offerta, che nel caso di specie è stato senza dubbio condizionato dalla possibilità di scaricare online le raccomandate. Nel caso specifico l'errore di Poste Italiane si è tradotto nel non avere chiarito che il servizio di ritiro digitale era subordinato a specifiche condizioni che non erano percepibili con chiarezza e immediatezza dal consumatore.
Da respingere anche la richiesta di riduzione della multa, irrogata tenendo conto dei seguenti elementi:
- gravità della condotta;
- attività messa in atto per eliminare l'infrazione;
- condizioni economiche dell'impresa.