- Assegno unico figli: pronto il portale INPS per le domande
- Inps: assegno temporaneo per i figli dal 1° luglio 2021
- Termini e modalità della domanda
- Compatibilità e reddito di cittadinanza
Assegno unico figli: pronto il portale INPS per le domande
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Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, il 22 giugno, durante l'audizione in commissione Lavoro del Senato sul DL che istituisce l'assegno temporaneo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 annuncia che il portale dell'istituto è pronto ad accogliere le domande di tutti coloro che hanno i requisiti richiesti per poter fare domanda per l'assegno unico per i figli.
Disoccupati e autonomi potranno accedere così, dal primo luglio al 31 dicembre 2021, all'assegno ponte, in attesa dell'entrata a regime dell'assegno unico per i figli dal 1° gennaio 2022. Dalle stime ISTAT l'aiuto sarà in grado di dare respiro a 1,5 milioni e mezzo di nuclei familiari che fino a oggi non hanno mai beneficiato di alcun aiuto per i figli.
Ricordiamo brevemente però che la finalità dell'assegno non è solo quella di supportare le famiglie italiane con figli, ma anche di semplificare, sostituendole, le varie misure che, in modo disorganico, si sono succedute nel tempo per aiutare le famiglie. Si tratta delle detrazioni fiscali per figli a carico, degli assegni previsti per il nucleo familiare e per i nuclei con almeno tre figli minori che sono riconosciuti dai Comuni e dell'assegno di natalità, noto anche come premio alla nascita.
Tridico rassicura le famiglie sulle modalità di presentazione della domanda. A suo dire sarà infatti molto semplice presentarla. L'importante però è indicare la titolarità anche del reddito di cittadinanza. Questo perché, l'accredito dell'assegno per i figli è previsto sulla stessa carta in cui viene accreditato il reddito di cittadinanza.
Inps: assegno temporaneo per i figli dal 1° luglio 2021
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Con il messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021 (sotto allegato) intanto l'INPS fornisce le prime importanti informazioni sull'assegno temporaneo per i figli introdotto dal DL n. 79/2021 per sostenere la genitorialità e favorire la natalità.
Analizziamo i punti principali del messaggio, tralasciando gli aspetti già trattati che fanno riferimento:
- ai requisiti di natura soggettiva e reddituale richiesti per accedere alla misura;
- alla misura dell'assegno che, ricordiamo brevemente, varia in base all'ISEE (minimo di 7000 euro fino a un massimo di 50.000 euro) e al numero dei figli, con una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio disabile.
Termini e modalità della domanda
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La domanda per l'assegno temporaneo deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una volta e per ogni figlio con le seguenti modalità:
- accedendo dalla homepage del sito www.inps.it utilizzando il servizio apposito se si possiede il Pin rilasciato dall'INPS entro il 31.12.2020, lo Spid di II Livello o superiore, la Carta d'identità;
- chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06 164.164 (a pagamento da rete mobile, in base alla tariffa del gestore);
- chiedendo aiuto gli Istituti di Patronato, che offrono assistenza gratuita.
La modalità d'inoltro telematica sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2021. Attenzione, l'INPS avverte che chi presenterà la domanda entro il 30 settembre avrà diritto a percepire le mensilità arretrate a partire da luglio. Chi invece presenterà la domanda dopo il 30 settembre avrà diritto solo alla mensilità corrispondente al mese di presentazione.
Compatibilità e reddito di cittadinanza
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La misura è compatibile sia con gli aiuti per i figli erogati dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, sia con il reddito di cittadinanza, tanto che l'assegno temporaneo per i figli verrà erogato congiuntamente a questa misura.
In attesa di dare piena attuazione alla legge n. 46/2021 sono compatibili con l'assegno temporaneo per i figli i seguenti aiuti:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, legge n. 448/1998;
- assegno di natalità, legge n. 190/2014 e del dl n. 119/2018;
- premio alla nascita, legge n. 232/2016;
- fondo di sostegno alla natalità, legge n. 232/2016;
- detrazioni fiscali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917/1986;
- assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, DPR 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).
Ulteriori dettagli verranno forniti da una circolare di prossima pubblicazione.
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Scarica pdf Messaggio Inps n. 371 del 22.06.2021• Foto: 123rf.com