- Modifiche al decreto sui compensi dei delegati alla vendita
- Cambia la percentuale di riduzione dei compensi per le vendite immobiliari
- Eliminata percentuale aumento compenso beni mobili registrati
Modifiche al decreto sui compensi dei delegati alla vendita
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia n. 104/2021 contenente il "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" (sotto allegato).
L'art. 169 bis c.p.c, richiamato dal decreto stabilisce in particolare che: "Con il decreto di cui all'articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri."
L'art. 179 bis c.p.c a cui invece rinvia il suddetto articolo dispone che: "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo."
Il decreto, nel modificare il decreto n. 227/2015 sui compensi dei delegati ha tenuto conto di quanto sancito anche della sentenza del Consiglio di Stato n. 7440/2019 (sotto allegata) per quanto riguarda la percentuale di massima riduzione del 60% per i beni immobili e per i beni mobili iscritti.. Per capire meglio. Analizziamo le modifiche apportate.
Cambia la percentuale di riduzione dei compensi per le vendite immobiliari
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La prima modifica che viene apportata dal decreto n. 104/2021 riguarda il comma 3 dell'art 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 227/2015 (sotto allegato).
Questa la formulazione del comma 3 prima della intervenuta modifica: "Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento."
Questa invece la nuova formulazione del comma 3: "Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento."
La modifica è chiara, il giudice dell'esecuzione, nel liquidare il compenso in favore del delegato alla vendita, se può continuare ad aumentarlo, nei casi più complessi, fino alla percentuale del 60%, non può però diminuirlo nei casi caratterizzati da una minore complessità, nella stessa misura percentuale, ma solo del 25%.
Eliminata percentuale aumento compenso beni mobili registrati
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L'altra modifica va a incidere sul comma 3 dell'art. 3 dello decreto del Ministero della Giustizia n. 227/2015, che si occupa del compenso dei delegati che curano la vendita dei beni mobili registrati.
La formulazione del comma 3, art. 3 ante riforma prevede che: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, ma il compenso liquidato non può essere aumentato in misura superiore al 40 per cento."
Con il decreto 104 si interviene su questo comma eliminando queste parole: "ma il compenso liquidato non può essere aumentato in misura superiore al 40 per cento."
In questo modo, le percentuali di aumento e di diminuzione del compenso tra le quali il giudice può muoversi sono le stesse sia che si tratti di vendita di beni immobili che di beni mobili registrati, con un allineamento delle due disposizioni. Conclusioni che si traggono dal richiamo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del DM n. 227/2015.
Scarica pdf Decreto Ministero Giustizia n. 104-2021Scarica pdf Decreto Ministero Giustizia n. 227-2015
Scarica pdf CdS sentenza n. 7440-2019