La riforma del processo penale
Il 3 agosto 2021, la Camera dei Deputati ha dato il voto di fiducia alla Riforma Cartabia, la riforma della giustizia penale [1], dopo che la stessa aveva già ottenuto due voti di fiducia alla Camera, uno per ciascuno dei due articoli del testo della legge. Il testo passa, ora, al Senato che lo prenderà in esame ai fini dell'approvazione definitiva.Il ddl approda infatti dal 31 agosto in commissione giustizia a palazzo Madama, unitamente a quelli di riforma del processo civile e della magistratura onoraria.
L'obiettivo è quello di ridurre del 25%, entro i prossimi cinque anni, i tempi della durata del processo penale, abbattendo soprattutto l'imbuto della fase di appello che dura mediamente 850 giorni contro uno standard europeo di 104 giorni [2].
I punti principali della riforma
Sono essenzialmente cinque i punti principali della riforma:1) la prescrizione 2) i tempi allungati per i reati più gravi e la possibilità di proroghe
3) ampliamento della messa alla prova e della conversione delle condanne in multe;
4) più spazio al patteggiamento;
5) l'inappellabilità per alcuni reati minori e inammissibilità degli appelli senza specifiche motivazioni.
Con riferimento ai primi due punti: lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, introdotto dalla Riforma Bonafede, rimane, e vale sia in caso di sentenza di assoluzione sia in caso di sentenza di condanna. Per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d'appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per cassazione di ulteriori sei mesi [3].
Sono state concordate proroghe per i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di associazione finalizzata allo spaccio, di associazione mafiosa, di scambio politico mafioso e di violenza sessuale.
I giudici del processo di appello e del processo per cassazione potranno disporre, con ordinanza [4], l'ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti la complessità del processo, delle questioni di fatto e di diritto, il numero delle parti e delle imputazioni [5].
Relativamente agli altri tre punti della riforma, si prende in considerazione, inoltre, l'idea di dare più spazio all'istituto della "messa alla prova", che dà la possibilità all'indagato, per i reati fino a 6 anni di reclusione, di chiedere al giudice nella fase delle indagini preliminari di essere impiegato in lavori socialmente utili non retribuiti.
Il processo, in caso affermativo, viene sospeso e, se l'indagato svolge correttamente il lavoro, c'è il proscioglimento per prescrizione.
La riforma spinge anche sui patteggiamenti e sulla conversione in sanzioni pecuniarie di condanne fino a 12 mesi.
Si pensa anche all'inappellabilità per alcuni reati minori e alla inammissibilità degli appelli senza specifiche motivazioni.
Per approfondimenti vai allo speciale La riforma del processo penale 2021
Note:
[1] 396 i si, 57 i no e 3 gli astenuti
[2] Si veda, tra i tanti, Riforma della giustizia: ok della Camera. Ecco come cambia il processo penale, Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2021
[3] Se vengono superati i tempi fissi entro i quali concludere il processo, il procedimento stesso decade e scatta quella che è stata definita "improcedibilità"
[4] motivata e ricorribile in Cassazione
[5] Per i reati aggravati di cui all'art. 416 bis, comma 1, la proroga può essere disposta per non oltre due anni