L'Agenzia delle Entrate chiarisce che non esistono limiti temporali di scadenza per il certificato medico che dà diritto all'IVA agevolata per acquistare dispositivi, ausili e protesi

Legge 104: niente scadenza per i certificati utili per l'IVA agevolata

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Nessun limite temporale di scadenza per quanto concerne il certificato che dà diritto all'IVA agevolata al 4% sull'acquisto di sussidi tecnici e informatici, ausili e protesi. E ciò vale sia per il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Asl competente o dalla commissione medica integrata, che per l'eventuale certificazione integrativa rilasciata del medico curante qualora nel primo documento non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 578/2021 (qui sotto allegata) fornita a seguito dell'interpello di un portatore di handicap al 90% in situazione di gravità secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992.

L'istante, oltre a possedere la certificazione relativa alla situazione sopra indicata, rappresenta anche anche di essere in possesso di certificazione del medico specialista dell'Asl attestante il carattere cronico delle menomazioni, con elenco dei sussidi utili e coerenti con le patologie certificate.

La questione ruota intorno alla circostanza che, in occasione dei singoli acquisti, gli viene richiesto che il certificato dello specialista Asl (nel suo caso un Medico Ortopedico) sia stato emesso al massimo 12 mesi prima. Da qui sorge la richiesta alle Entrate di chiarire se la predetta certificazione abbia una scadenza o una durata definita.

Sussidi, ausili e protesi: la normativa sull'aliquota IVA agevolata

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In apertura, il documento dell'Agenzia richiama la disciplina applicabile in materia, precisando che l'art. 1, comma 3-bis), del D.L. 202/1989 prevede che "tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%".


Con il D.L. 669/1996, il legislatore ha esteso le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche ai "sussidi tecnici ed informatici" volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92, dunque anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l'autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/E del 3 maggio 2005).


Un decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall'art. 29-bis del D.L. 76/2000 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021), ha poi individuato le condizioni e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione in esame.


In particolare, l'articolo 1 di tale D.M. prevede che l'aliquota del 4% si applichi anche "alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".


Una categoria che ricomprende quelle apparecchiature e quei dispositivi "basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Documentazione per fruire dell'IVA agevolata

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Con riguardo alla documentazione necessaria per beneficiare dell'aliquota IVA agevolata, l'art. 2, comma 2 del D.M.. 14 marzo 1998, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che, per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, debbano produrre copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.


Tuttavia, qualora da tale certificato non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, si rende necessario integrare con una certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante e contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.

Disabilità e IVA agevolata: niente scadenza per le certificazioni mediche

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Tanto premesso, l'Agenzia evidenzia come le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate, a seguito delle ultime modifiche normative, debbano riportare anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali IVA collegati all'acquisto dei sussidi tecnici e informatici. Tale collegamento funzionale, invece, non è previsto nei certificati rilasciati dalla Asl che, pertanto, devono essere integrati dall'attestazione rilasciata dal medico curante.


Tuttavia, si legge nella risposta, "la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore del citato comma 2-bis dell'articolo 2".


Dunque, qualora il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, giacché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo 2 del D.M. 14 marzo 1998, sarà necessario esibire l'attestazione del medico specialista.


Dal quadro normativo e di prassi evidenziato, conclude espressamente il documento delle Entrate, è possibile desumere che "per entrambe le suddette attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza".

Scarica pdf Agenzia delle Entrate risposta 578/2021

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