Green pass per tutti, è legge
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E' legge, il decreto che rende obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato il Green pass a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Approvato al Senato, con il ricorso alla fiducia, il testo del maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto originario ha seguito la stessa sorte alla Camera, diventando legge dello Stato dopo che i deputati il 17 novembre hanno rinnovato l'ennesima fiducia posta dall'esecutivo (453 i voti a favore, 42 contrari e nessuna astensione).
Il provvedimento non dimentica il settore dello sport, gli eventi sociali, culturali e ricreativi e le attività didattiche degli studenti come il teatro. In fase di conversione il contact center Green pass si trasforma e diventa il "Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID19".
Per velocizzare la campagna vaccinale in sede di conversione è stato introdotto infatti anche un articolo che riconosce la possibilità ai datori pubblici e privati (con la collaborazione del medico competente) di promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione, con il fine di tutelare la salute dei dipendenti, contrastare e contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Tra le novità introdotte in fase di conversione, inoltre, la possibilità che i lavoratori consegnino copia della certificazione verde Covid-19 al proprio datore di lavoro, essendo così esonerati dai controlli quotidiani.
Green pass obbligatorio, le conseguenze
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Cosa significa l'estensione del green pass a tutti? Per comprenderlo vediamo chi sono i destinatari e quali sono le conseguenze in caso di violazione per le varie categorie.
Dipendenti della Pubblica amministrazione e sanzioni
Previsto l'obbligo del possesso e della esibizione, su richiesta, della certificazione verde dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 per il personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
Stesse regole per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche in base a contratti esterni.
Regole da cui sono esonerati solo i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro devono fornire ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze idonea informativa relativamente alla predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche.
Per semplificare e razionalizzare le verifiche i lavoratori hanno la possibilità di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. In questo modo, per tutta la durata della validità del certificato, sono esonerati dai controlli da parte dei datori.
Il personale delle PA che comunicano di non essere in possesso del certificato verde o che non lo possiedono quando accedono al posto di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza però la retribuzione o altro emolumento non vengono riconosciuti.
Sanzione amministrativa minima di 600 euro fino a 1500 per il personale che accede al luogo di lavoro senza certificato o senza esibirlo.
Magistrati negli uffici giudiziari
Obbligo di possesso ed esibizione del Green pass anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e componenti delle commissioni tributarie. Divieto di accesso al luogo di lavoro per chi non possiede od esibisce il certificato. I giorni di assenza a causa del mancato possesso o presentazione del certificato è considerata assenza ingiustificata, non è dovuta la retribuzione o altro emolumento, anche se si conserva il rapporto di lavoro.
La violazione delle regole sul Green pass però è considerato illecito disciplinare per tutti questi soggetti ed è punito in base alle regole dei rispettivi ordinamenti. Nella misura in cui sono compatibili tutte queste regole vengono applicate anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari.
Le regole suddette non valgono per soggetti diversi che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
I lavoratori del settore privato: obblighi e conseguenze
Obbligo di possesso ed esibizione del certificato verde anche per i lavoratori del settore privato, compresi coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato sulla base di contratti esterni. Come per il settore pubblico sono esonerati dalla certificazione verde solo coloro che presentano ragioni mediche debitamente certificate dal medico.
Spetta ai datori verificare il rispetto delle regole. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all'utilizzatore, ma è onere del somministratore informare i lavoratori della sussistenza delle predette prescrizioni.
I datori entro il 15 ottobre sono tenuti a definire le modalità organizzative delle verifiche, preferendo controlli al momento dell'accesso sul posto di lavoro. Anche peri dipendenti del settore privato è prevista la possibilità di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. In questo modo fino a quando il certificato sarà valido saranno esonerati dai controlli da parte dei datori.
Chi non possiede o non esibisce il certificato verde è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, anche se non viene riconosciuta la retribuzione o altro emolumento.
Regole più severe per le imprese con meno di 15 dipendenti. In questo caso, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sanzioni da 600 a 1.500 euro per chi accede ai luoghi di lavoro senza il possesso del certificato o senza la sua esibizione.
Scadenza del certificato durante la prestazione: cosa succede?
In sede di conversione è stato introdotto l'art. 3 bis il quale prevede che, se il certificato verde scade durante la prestazione lavorativa, il lavoratore pubblico o privato non è soggetto a sanzione e può restare sul posto di lavoro per il tempo necessario a completare il turno.
Operatori volontari del servizio civile universale
Anche per questi soggetti è previsto l'obbligo della certificazione verde per accedere al luogo di lavoro fino al 31 dicembre 2021.
Se questo personale comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o non lo possiede quando accede al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza non sono dovuti la retribuzione o altro compenso.
Misure urgenti per il personale sanitario
In via transitoria, ossia fino alla fine dello stato di emergenza, gli operatori delle professioni sanitarie al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore possono svolgere attività professionale extra solo se previamente autorizzata dall'azienda sanitaria di appartenenza, che deve valutare prima la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale ed il rispetto della normativa sull'orario di lavoro. La finalità è non pregiudicare l'obiettivo dello smaltimento delle liste di attesa, prevista dalla disciplina nazionale di recupero anche a causa dell'emergenza pandemica.
Costi tamponi a carico dei lavoratori
Confermato nel testo di conversione, il costo a carico del lavoratore per il tampone (a meno che non sia esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica) con prezzi calmierati in farmacia, nelle strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2.
Scarica pdf bozza decreto Super Green PassScarica pdf decreto n. 127/2021 Super Green pass
Scarica pdf maxiemendamento sostitutivo
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