- Abbreviare i tempi dei processi civili
- Responsabilità aggravata: le novità
- Rafforzare i doveri di leale collaborazione
- Istruzione stragiudiziale
Abbreviare i tempi dei processi civili
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La riforma della giustizia civile ha incassato il via libera da parte del Senato e si appresta ora a iniziare l'iter di discussione alla Camera. Il d.d.l. va a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, per attuare le novità previste all'interno dello stesso.
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La Ministra Cartabia ha spesso sottolineato l'importanza di un'approvazione definitiva da ottenere in tempi brevi, così da iniziare subito il lavoro "ambizioso" che condurrà l'Italia a rispettare gli impegni presi con l'Europa, primo tra tutti quello di una riduzione delle tempistiche dei processi civili di ben il 40%.
Per ottenere i risultati sperati, il d.d.l., sulla scia di quanto già previsto all'interno del PNRR, va in primis a potenziare gli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie ed attua poi un intervento selettivo sul processo civile.
In dettaglio, le misure puntano innanzitutto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva, nonché a sopprimere le udienze potenzialmente superflue, a ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale e a ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio.
Responsabilità aggravata: le novità
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Tra le modifiche che andranno a impattare sul codice di procedura civile ne emergono alcune che riguardano la c.d. "responsabilità aggravata" di cui all'art. 96 del codice di rito.
Come noto, tale norma, al primo comma, prevede che, qualora la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida anche d'ufficio nella sentenza.
La disposizione, al secondo comma, stabilisce invece che qualora il giudice accerti l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanni al risarcimento dei danni l'attore o il credito procedente che ha agito senza la normale prudenza.
In ogni caso, stabilisce il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., il giudice anche d'ufficio potrà condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata quale sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del torto complessivamente subito da chi esce vittorioso per il solo fatto di essere dovuto an-dare in giudizio
Rafforzare i doveri di leale collaborazione
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La riforma del processo civile, nell'ottica di rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, stabilisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Ancora, il d.d.l. prevede che vengano introdotte conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie anche in caso di:
- rifiuto di ispezione di persone o cose ordinato giudice, alle parti o a terzi, per conoscere i fatti della causa, ai sensi dell'art. 118 c.p.c.;
- rifiuto di esibire in giudizio un documento o altra cosa, su ordine del giudice istruttore ad una parte o a terzi, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Istruzione stragiudiziale
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Come accennato, la riforma interviene incisivamente in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Tra le novità prevista anche di poter svolgere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, un'attività istruttoria denominata "attività di istruzione giudiziale", nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte.
Tale attività, di cui andranno disciplinati garanzie, utilizzabilità del materiale acquisito e compensi ulteriori per gli avvocati, consisterà nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'art. 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.
Non mancheranno sanzioni in caso di violazione delle suddette norme. In particolare, sempre con riguardo alla responsabilità aggravata, verranno introdotte conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, consentendo al giudice di tenerne conto in sede di condanna al pagamento delle spese di giudizio e di valutazione della responsabilità ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile.
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