- Scadenza assegni isopensione
- Decorrenza delle pensioni
- Titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, presentazione domande
- Titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà
Scadenza assegni isopensione
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Dopo le tante richieste che pervengono dalle Strutture territoriali e dalle aziende esodanti, l'Inps, nella circolare numero 142 del 27 settembre 2021 (in allegato), dà indicazioni sulle decorrenze da attribuire alle pensioni dei titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (c.d. isopensione), con decorrenza entro il 1° gennaio 2019. Le incertezze riguardano il meccanismo dell'adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, nonché nell'intervento di norme che hanno modificato nel tempo i requisiti pensionistici. In particolare Gli assegni di isopensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2019 scadranno 3 mesi prima nel biennio 2021-2022 rispetto alla data calcolata in via prospettica al momento dell'accesso all'esodo.
Decorrenza pensioni in relazione agli incrementi della speranza di vita
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La legge 22 dicembre 2011, n. 214, aveva fissato al 2013 il cambio, da triennale a biennale, dell'applicazione degli incrementi speranza di vita stimati dall'Istat, in base ai quali l'Inps calcola le future decorrenze di pensione indicate nelle certificazioni di esodo. Un successivo decreto direttoriale del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero del Lavoro, che almeno 12 mesi prima della data di ciascun aggiornamento determina l'applicazione o meno degli incrementi.
Può essere che una decorrenza certificata sulla base della speranza di vita calcolata in un periodo più remoto non coincida con la decorrenza determinata nei decreti ministeriali annuali. La circolare n. 119 del 2013 aggiunge che " la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello del decreto legge n. 201/2011, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l'eventuale rimodulazione dell'importo della garanzia fideiussoria". Sull'aspettativa di vita, sono state poi fornite indicazioni alle Strutture territoriali dell'Istituto, su quanto previsto dalla circolare n. 10 del 2019, con il messaggio n. 2251 del 2019. Per il biennio 2021-2022 gli incrementi della speranza di vita fossero pari a zero, modificando le stime precedenti, utilizzate dall'INPS, ai fini del rilascio delle numerose certificazioni di esodo. Dunque per coloro che hanno avuto accesso agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione in argomento entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni, a prescindere da quale sia stata la data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle suddette prestazioni. Solo l'emanazione dei suddetti decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l'incremento della speranza di vita per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2023. Resta ferma la possibilità per i titolari delle prestazioni in argomento di avvalersi - avendone maturato i prescritti requisiti di età, contribuzione e finestra di accesso e anche prima della scadenza della prestazione inizialmente stabilita e comunicata con il provvedimento di liquidazione della prestazione stessa - di qualunque altra tipologia di accesso a pensione (quota 100, cumulo, totalizzazione, opzione donna, ecc.), indipendentemente dalla tipologia di pensione alla quale era stata inizialmente riferita la prestazione di accompagnamento a pensione. In particolare, per quanto riguarda la pensione anticipata ordinaria, come già specificato nella circolare n. 10 del 2019, il titolare di assegno straordinario o di prestazione ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, può inoltrare la domanda di pensione anticipata ordinaria chiedendo specificatamente con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa in materia di pensione anticipata ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. In tali casi, come precisato nella citata circolare, "le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le disposizioni di cui al richiamato articolo 15 [del decreto legge n. 4 del 2019] anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne)".Titolari prestazioni di accompagnamento alla pensione, domande
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Per quanto riguarda i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, a seguito delle variazioni dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita successive alla cessazione del rapporto di lavoro, viene conseguentemente modificata la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni e della contribuzione correlata eventualmente dovuta.
L'Istituto provvederà all'erogazione delle prestazioni in relazione alle variazioni dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Nello specifico, per il biennio 2021-2022, in conseguenza del sopracitato decreto, l'isopensione è dovuta fino alla data di maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi) ovvero fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi). La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti. Si evidenzia, inoltre, che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata in quanto i pensionandi - titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012 - potrebbero non aver considerato l'incremento pari a zero della speranza di vita. Fermo restando che, in tali casi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata, le parti datoriali possono assicurare, esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro il mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, la permanenza in esodo - non oltre il mese di scadenza delle prestazioni in argomento, come calcolata in via prospettica al momento dell'accesso - garantendo il pagamento dell'indennità, affinché per l'interessato non si verifichi soluzione di continuità tra la scadenza delle suddette prestazioni e la percezione del trattamento pensionistico. In tali casi la contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini. Resta inteso che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni che, in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si procederà all'attribuzione della decorrenza secondo quanto precisato nel precedente paragrafo. Le disposizioni relative alle decorrenze dei trattamenti pensionistici, come sopra illustrate, verranno applicate a tutte le pensioni liquidate successivamente alla pubblicazione della presente circolare. Per completezza di informazione l'INPS provvederà a inviare ai soggetti interessati un'apposita comunicazione con le indicazioni contenute nella presente circolare. Con successivi messaggi verranno impartire istruzioni operative alle Strutture territoriali in relazione alla specifica disciplina delle prestazioni ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012.
Titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà
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L'Inps chiarisce infine che, con riferimento ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, si fa riserva di fornire successive istruzioni, nel caso in cui i competenti Comitati amministratori assumano sulla tematica in oggetto specifiche determinazioni. In assenza di tali determinazioni, si conferma la facoltà del lavoratore in esodo di usufruire dell'assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita. Nel caso di anticipo della scadenza, la Struttura territoriale competente alla gestione dell'assegno straordinario avrà cura di inserire nel "Portale delle prestazioni atipiche" le rate di prestazione di accompagnamento a pensione, eventualmente corrisposte nelle more della liquidazione della pensione, utilizzando le modalità illustrate nel manuale operativo pubblicato sul medesimo Portale. Le somme non dovute al beneficiario e finanziate con la provvista mensile anticipata saranno restituite all'azienda esodante con le consuete modalità.
Leggi anche Cos'è l'isopensione
Scarica pdf circolare Inps n. 142/2021