La Corte dei Conti a Sezioni Riunite smentisce l'orientamento dell'INPS: aliquota del 2,44% estesa anche al personale militare con anzianità inferiore a 15 anni nel 1995

Militari: pensioni e aliquota per anzianità inferiore a 15 anni a fine 1995

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La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.


Con questo principio le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 12/2021 (qui sotto allegata) hanno definito una questione lasciata aperta negli ultimi mesi riguardante le modalità per calcolare la quota retributiva da applicare al personale militare con meno di 15 anni di servizio a fine 1995.


Il massimo organo della giustizia contabile si era in realtà già espresso su questione analoga in quanto, già con la sentenza n. 1/2021, le medesime Sezioni Riunite avevano dato soluzione proprio ad alcuni quesiti inerenti la determinazione, ex art. 54 del D.P.R. 1092/1973, del calcolo della pensione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), enunciando alcuni principi di diritto.

Il contrasto con l'INPS

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In particolare, in tale occasione la Corte ha stabilito che il personale suddetto, con un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni al 31 dicembre 1995, avrebbe beneficiato di un'aliquota di rendimento pari a 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva in luogo del 2,33% attribuito dall'INPS.

Decisione a cui ha poi fatto seguito la Circolare INPS n. 107/2021 volta a recepire il mutato orientamento. Tuttavia, l'Istituto ha ritenuto che, non avendo la sentenza suddetta fatto riferimento al coefficiente del 2,44% annuo per i militari titolari di anzianità inferiore ai 15 anni, nelle operazioni di calcolo delle quote retributive commisurate ad anzianità di servizio inferiori a 15 anni, tale aliquota non avrebbe potuto essere applicata né per intero né previo frazionamento.

Un assunto che non convince la Corte dei Conti che, nella precedente occasione, non si era espressa in relazione agli "under 15" non essendole stato formulato un quesito ad hoc in tal senso. Ed è qui che si innesta il provvedimento depositato il 9 settembre 2021.

Pensioni militari: aliquota del 2,44% anche agli "under 15"

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Con questa nuova decisione la Corte, sconfessando la tesi dell'INPS, conferma che l'aliquota di rendimento del 2,44% deve applicarsi anche a favore del personale che non ha raggiunto i 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995 configurandosi, pertanto, come un'aliquota unica da applicare, senza distinzione alcuna all'interno del sistema cd. misto cioè per chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995.

La deduzione dell'INPS di cui sopra, si legge nel corpus del provvedimento, "appare priva di fondamento" poiché la sentenza, come già evidenziato, si è limitata, per gli "under 15", a rispondere al quesito del remittente, escludendo l'applicabilità "secca" del 44%. Invece, altra questione che la sentenza, solo apparentemente, ha lasciato aperta, è la valorizzazione di quegli anni di servizio che non raggiungono il quindicesimo.

Pertanto, precisa la Corte dei Conti, "non è vero che i militari con meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995 non abbiano titolo per rivendicare l'aliquota del 2,44% annuo".

Scarica pdf Corte dei Conti Sezioni Riunite sentenza 12/2021

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