La riforma del processo penale, in vigore dal 19 ottobre 2021, estende la portata applicativa di alcune norme del Codice Rosso alle vittime di delitti tentati o di tentato omicidio

Maggiore tutela a vittime violenza domestica e di genere

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Dopo il via libera da parte del Parlamento, la riforma del processo penale è approdata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021) ed entrerà in vigore il 19 ottobre 2021. Come noto, la Legge 27 settembre 2021, n. 134 reca una "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".


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Tuttavia, se per molte innovazioni è richiesto che debba intervenire il legislatore delegato, con decreti legislativi ad hoc entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, non mancano anche delle disposizioni immediatamente precettive.


Tra queste emerge un pacchetto di novità, previste dall'art. 2, commi 11-13, della legge che vanno a integrare le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso), estendendone la portata applicativa.

Codice Rosso: estensione ai reati tentati e a tentato omicidio

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Attualmente, infatti, la portata applicativa di alcune disposizioni del codice di procedura penale a tutela delle vittime, appare limitata alle seguenti fattispecie delittuose, ovvero: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); lesioni personali aggravate da legami familiari e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e art. 583-bis aggravati ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma).


Da qui la decisione del legislatore di estendere l'applicazione di tutta una serie di disposizioni (introdotte nell'ordinamento proprio dalla legge n. 69/2019) anche alle vittime dei suddetti reati (delitti di violenza domestica e di genere) in forma tentata, oltre che alle vittime di tentato omicidio.

Le disposizioni oggetto dell'estensione applicativa

Quanto alle disposizioni oggetto di tale estensione applicativa che, si rammenta, avrà immediata portata precettiva, emerge, in primis, quella di cui all'art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p., in base alla quale le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato.


Ancora, la previsione ex art. 362, comma 1 ter c.p.p. in base alla quale il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.


Ancora, si applicheranno anche alle vittime dei reati di violenza domestica e di genere in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio, le previsioni di cui all'art. 370, comma 2 bis c.p.p., in base alla quale la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal P.M., e quella di cui all'art. 659, comma 2 bis c.p.p., che prevede che, se a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il P.M. che cura l'esecuzione debba darne immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.


Altra disposizione direttamente coinvolta dalla modifica legislativa è l'art. 64-bis, disp. att. c.p.p. in base al quale, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati vada trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.


Infine, estesa alle vittime dei suddetti reati in forma "tentata" anche la previsione di cui all'art. 165 c.p. relativa agli obblighi per il condannato in base alla quale, nei casi di condanna per determinati delitti, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Violenza domestica e di genere: niente particolare tenuità del fatto

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Un'ulteriore disposizione della Legge (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quelli di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli artt. 387-bis , 572 e 612-bis del codice penale.

Infine, sempre in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, merita menzione la precisazione contenuta dai principi direttivi riguardanti la delega al governo volta ad estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (a quei reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni).

Da un lato, l'Esecutivo potrà prevedere eccezioni per specifici reati, mentre si punta a precludere sempre l'accesso all'istituto in caso di reati di violenza sulle donne e violenza domestica ovvero quelli riconducibili alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.


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