- Ok al D.lgs. per la lotta al riciclaggio
- Niente richiesta del Ministro, querela o istanza
- Novità per il reato di ricettazione
- Cambia la norma sul reato di riciclaggio
- Autoriciclaggio e reati connessi ad attività mafiose
Ok al D.lgs. per la lotta al riciclaggio
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Il 4 novembre il Consiglio dei Ministri, tra i tanti provvedimenti approvati, ha dato anche il via libera al decreto (sotto allegato) che attua la direttiva UE n. 2018/1673, che si occupa della lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La grande novità è rappresentata dall'inclusione tra i reati presupposto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio anche di quelli colposi e delle contravvenzioni.
In questo modo si armonizza la disciplina penale europea in materia, sia dal punto di vista delle fattispecie che delle sanzioni applicate. Si completa inoltre l'attuazione della Direttiva Pif (Protezione Interessi Finanziari) e del dlgs n. 75/2020 che l'ha recepita.
Vediamo quali sono le principali modifiche che il decreto apporta al codice penale per contrastare i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.
Niente richiesta del Ministro, querela o istanza
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La prima modifica riguarda la procedibilità.
L'art. 1 infatti prevede che nei casi previsti dall'art. 9 del codice penale, che disciplina il delitto comune del cittadino all'estero, non sono necessarie la richiesta del Ministro della giustizia, l'istanza o la querela della persona offesa anche per i reati di ricettazione (art. 648 c.p) e per quello di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artr. 648 ter c.p).
Ritoccato anche l'art. 240 c.p. che disciplina la confisca in casi particolari.
Novità per il reato di ricettazione
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Cambia la formulazione del reato di ricettazione disciplinato dall'art. 648 c.p., che in virtù delle modifiche si prevede, dopo il primo, l'aggiunta di altri due commi:
- si prevede la pena della reclusione da uno a 4 anni e della multa da 300 euro a 6000 se il fatto riguarda denaro o altro beni provenienti da contravvenzione punita con la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi;
- si innalza la pena se il reato è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Sostituito poi il comma 2 con il seguente: "Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione."
In questo modo la pena della multa viene innalzata da 516 a 1000 euro e vengono previste conseguenze anche nel caso in cui il denaro o le cose provengano da condotte di natura contravvenzionale.
In conseguenza di ciò il termine delitto indicato nel terzo comma viene sostituito con "reato" per includere anche le contravvenzioni. La formulazione nuova del terzo comma quindi assume il seguente tenore "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."
Cambia la norma sul reato di riciclaggio
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Alla norma che punisce il reato di riciclaggio si apportano importanti modifiche. Attraverso la soppressione del termine "non colposo" contenuto nel primo comma dell'art. 648 bis c.p in pratica il reato si configura anche quando, fuori dei casi di concorso nel reato, si sostituisce o si trasferisce denaro, beni o altre utilità che provenienti da un delitto colposo.
Con l'aggiunta di un altro comma, dopo il primo, tra i reati presupposto del riciclaggio vengono compresi quelli di tipo contravvenzionale. Il nuovo comma dispone infatti che: "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi."
Autoriciclaggio e reati connessi ad attività mafiose
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Cambia infine anche la formulazione dell'art 648 ter 1 c.p che punisce l'autoriciclaggio.
Con la soppressione delle parole "non colposo" dal primo comma si punisce anche chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa."
Dopo il primo comma se ne aggiunge un altro, che prevede la reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Anche per l'autoriciclaggio i reati contravvenzionali assumono rilevanza.
Cambia anche la formulazione del comma 2 della norma "La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni."
Il nuovo terzo comma infine prevede l'applicazione delle pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità previste dall'art. 416 bis 1 dedicato alle circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.
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Scarica pdf Dlgs attuazione direttiva UE 2018/1673• Foto: 123rf.com