- TU per riordinare i regolamenti della carta per i diciottenni
- Nuovi beni acquistabili anche da chi ha la carta in corso di validità
- L'importanza della comunicazione istituzionale sul bonus
- Più attenzione ai dati qualitativi nella VIR
TU per riordinare i regolamenti della carta per i diciottenni
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Il Consiglio di Stato esprime il parere (sotto allegato) sullo schema di regolamento che contiene modifiche al Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo n. 177 del 24.12.2019 relativo alla carta elettronica per i diciottenni.
Prima di esprimere il parere ricorda le tappe della disciplina che si è susseguita per disciplinare e modificare di anno in anno l'uso e i destinatari della carta elettronica.
La legge che ha introdotto la carta è la n. 208/2015 poi le modifiche con la n. 232/2016 e ancora con la n. 105/2017. Nel 2016, 2017 e 2018 le disposizioni di attuazione sono state emanate con lo strumento del dpcm, nel 2019 e nel 2020 invece è stato impiegato lo strumento del decreto ministeriale.
Lo schema di decreto su cui il Consiglio è stato chiamato a esprimere il parere riguarda il bonus cultura per i diciottenni che compiono 18 anni nel 2021, visto che l'ultima legge di bilancio, la n. 178/2020 ha rifinanziato la misura aggiungendo tra i beni acquistabili con la carta anche i periodici.
Per estendere il bonus di anno in anno è stata utilizzata la tecnica della novella delle norme di attuazione, creando non poca confusione. Da qui la necessità, per il Consiglio di Stato di procedere al riordino delle fonti secondarie, per migliorare la chiarezza e la qualità della regolamentazione, con indubbi effetti positivi e innovativi, non solo compilativi.
Tra gli strumenti adottati finora per la carta elettronica dei 18 enni il Consiglio tra il regolamento governativo con la forma del DPR e il regolamento ministeriale con la forma del dm manifesta la propria preferenza per lo strumento del decreto ministeriale, con il quale il Governo può esercitare in via permanente il proprio potere di riordino dei dm precedenti dando vita a un testo unico con il risultato di ottenere una utilissima semplificazione normativa.
Al Testo unico il CdS suggerisce di aggiungere anno per anno anche un documento unitario chiaro e intellegibile sia per i beneficiari della misura che per gli operatori, provvedendo anche a ripubblicare sulla Gazzetta il testo che mano a mano viene novellato per agevolarne la conoscibilità. Decreto ministeriale che dovrà essere firmato solo dal Ministro proponente.
Nuovi beni acquistabili anche da chi ha la carta in corso di validità
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Per il Consiglio di Stato, a differenza di quanto è stato fatto finora inoltre, quando vengono introdotti beni o servizi nuovi acquistabili con la carta elettronica per i diciottenni se ne dovrebbe consentire l'acquisto anche a coloro che hanno una carta in corso di validità, non solo a quelli che diventano maggiorenni nell'anno in cui la novità viene introdotta. Sarebbe auspicabile quindi l'introduzione nello schema del decreto della seguente disposizione: "I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 e nell'anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l' acquisto di quanto indicato al comma 2, per l' acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale."
L'importanza della comunicazione istituzionale sul bonus
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Il decreto innova la materia attribuendo la comunicazione istituzionale al Ministero della cultura. La comunicazione, trascurata nel 2019, è stata valorizzata con lo schema del decreto sottoposto al parere del Consiglio, il quale sottolinea che "le iniziative di comunicazione istituzionale, informazione, promozione e assistenza all'utenza costituiscono strumento importante per assicurare l'effettiva fruizione del beneficio da parte dei destinatari, e quindi, l'effettiva attuazione della legge. Con la conseguenza che la previsione della comunicazione istituzionale e la copertura dei relativi oneri a valere sugli stanziamenti previsto per il bonus - peraltro in misura non dissimile dalla misura individuata nei d.P.C.m. - rientrano pienamente nel perimetro del potere regolamentare conferito all'Amministrazione proponente."
Più attenzione ai dati qualitativi nella VIR
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Quanto alla valutazione d'impatto regolatorio il Consiglio ne sottolinea l'importanza al fine di "verificare l'idoneità a perseguire in concreto gli obbiettivi fissati, traendone conclusioni per eventuali adattamenti, anche rispetto alle scelte del legislatore nel reiterare la misura di favore."
Per quanto riguarda la VIR del bonus ai diciottenni però il Consiglio di Stato rileva che i dati forniti dal monitoraggio si sono limitati a fornire solo dati quantitativi e non qualitativi e che non sono stati valutati criticamente al fine di modificare o correggere la disciplina.
Si auspica quindi l'implementazione di ulteriori indicatori per definire il fenomeno in modo più puntuale per aggiustare il tiro. Tra i dati qualitativi di cui si dovrebbe tenere conto il Consiglio indica:
- la provenienza socio culturale dei beneficiari e la loro distribuzione nelle aree delle città piccole, medie e grandi;
- la distribuzione territoriale degli operatori accreditati che accettano la carta elettronica;
- la tipologia, il genere di libri che vengono acquistati con la carta;
- la presenza di contenziosi tra beneficiari e fornitori per verificare l'attuazione dei controlli e delle sanzioni;
- la stipula o meno di convenzioni con il Ministero per agevolare la registrazione dei fornitori nell'apposito elenco, in relazione a categorie specifiche;
- le ragioni per le quali certi operatori economici, anche se iscritti, non svolgono attività.
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