- Non impugnabilità degli estratti di ruolo
- Inascoltate le proteste di esperti e associazioni
- AIGA: grave compromissione del diritto di difesa
- Le altre reazioni dal mondo dell'avvocatura
Non impugnabilità degli estratti di ruolo
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Il testo del decreto Fisco - Lavoro collegato alla manovra 2022, dispone in via definitiva e nonostante le numerose proteste che ricorderemo tra poco, la "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo."
L'art. 3 bis stabilisce infatti e come precisato nel dossier ufficiale del Senato del 1 dicembre 2021 "l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo" e circoscrive "i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata."
La norma, lo ricordiamo, è stata introdotta e approvata per contrastare l'aumento spropositato delle impugnazioni degli estratti di ruolo, che comportano notevoli costi gestionali e amministrativi, conseguenti soprattutto alla Cassazione a sezioni unite n. 19704/2015 che ha ritenuto "ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario".
La consegna dell'estratto di ruolo, previa istanza del contribuente, gli consente d'impugnare l'atto non notificato (cartella e/o ruolo), che contiene la pretesa impositiva, per cui "l'impugnazione dell'estratto del ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sé, ma è stata ammessa l'opposizione al ruolo oppure alla cartella, della cui esistenza si è avuta legittima conoscenza a seguito del rilascio dell'estratto stesso ad istanza del contribuente" per far valere l'invalidità o l'omessa notifica.
Concetto confermato anche dall'ordinanza della Cassazione n. 27860 del 12 ottobre 2021, che ha avuto il pregio di precisare che "benché l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all'amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione, a prescindere dalla notificazione della cartella congiuntamente all'estratto di ruolo, se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, di questa per un vizio di notifica."
Casi d'impugnabilità
Attenzione, il secondo comma del nuovo articolo 3 bis del decreto fiscale chiarisce però che: "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
Inascoltate le proteste di esperti e associazioni
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La sola idea d'inserire questa disposizione nel decreto fiscale aveva già suscitato polemiche fin dai primi giorni del mese di novembre, quando Ezio Stellato, commercialista esperto in materia tributaria e fiscale e l'avvocato Angelo Pisani, presidente nazionale di NOI Consumatori, si erano espressi senza mezzi termini: "È un atteggiamento dittatoriale quello di vietare l'impugnativa di un documento prodotto dall'agenzia entrate riscossione. Questo riepilogo chiamato "estratto di ruolo", elemento che vale prova di esistenza del debito nelle procedure di fallimento, non ha lo stesso valore se è il cittadino a portarlo in giudizio. La PA inoltre non sempre conserva la copia originale delle avvenute notifiche, tutto ciò non deve certo ricadere sui contribuenti."
AIGA: grave compromissione del diritto di difesa
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All'indomani dell'approvazione del decreto anche l'AIGA aveva manifestato tutto il suo disappunto in un comunicato stampa (sotto allegato), ritenendo la "non impugnabilità dell'estratto di ruolo" fortemente lesivo del diritto di difesa dei cittadini e non risolutivo del tema annoso della correttezza delle procedure di notifica dei carichi dell'Agente della Riscossione.
Le altre reazioni dal mondo dell'avvocatura
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Proteste si erano levate anche dai principali organismi dell'avvocatura. Il Movimento Forense, nella persona del Presidente Antonino La Lumia si era espresso negli stessi termini di AIGA. Per lui la misura "odorava" d'incostituzionalità per la compressione del diritto di difesa dei cittadini.
In una nota congiunta (sotto allegata) il CNF e l'OCF avevano invece fatto presente che la modifica andava a snaturare gli effetti della giurisprudenza (Cassazione Sezioni Unite n. 19074/2015), che consentiva al contribuente che non aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento di tutelarsi anche quando ne fosse venuto a conoscenza presso gli uffici della riscossione.
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Scarica pdf Comunicato stampa AIGA 2.12.2021Scarica pdf Nota congiunta CNF-OCF 2.12.2021
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